Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

segnalare le ripercussioni che ne derivano per lo stato di autorizzazione o di approvazione della SAcCol, in particolare per lo svincolo della SAcCol dalla vigilanza.

Art. 126e Ristrutturazioni

Le ristrutturazioni di un L-QIF contenenti o riguardanti investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza non sono ammesse, altrimenti potrebbero essere eluse le disposizioni concernenti il cambiamento dello stato in L-QIF.

Art. 126f Disposizioni non applicabili ai L-QIF

Analogamente a quanto disciplinato all’articolo 118d LICol, la presente disposizione enumera esplicitamente le prescrizioni della LICol che non trovano applicazione nel caso dei L-QIF. Si tratta delle disposizioni concernenti l’autorizzazione e l’approvazione nonché l’attività di vigilanza della FINMA (lett. a), delle prescrizioni di investimento (lett. b) e delle disposizioni concernenti la modifica del contratto del fondo e il cambiamento di banca depositaria (lett. c). Occorre osservare che le disposizioni che non si applicano al L-QIF sono talvolta sostituite da altre prescrizioni specifiche, in particolare nell’ambito delle prescrizioni di investimento (cfr. artt. 126n segg. OICol).

Siccome per legge un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV è sempre una SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, per il conferimento minimo e i fondi propri trovano applicazione rispettivamente l’articolo 54 capoverso 2 OICol e l’articolo 55 capoverso 4 OICol: all’atto della costituzione gli azionisti imprenditori devono quindi effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi. Il patrimonio del L-QIF non deve tuttavia essere coperto con fondi propri. Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente anche nel caso di un L-QIF (cfr. art. 54 cpv. 3 OICol). Dal momento che per un L-QIF la FINMA non verifica la liberazione del conferimento minimo in occasione della costituzione, si raccomanda agli azionisti imprenditori (che devono essere investitori qualificati) di richiedere una conferma adeguata della liberazione del conferimento minimo. Il mantenimento durevole del conferimento minimo è parte integrante della verifica annuale del L-QIF (cfr. art. 126zocitesAP-OICol). Questo vale analogamente anche per la liberazione e il mantenimento del capitale azionario dell’accomandatario di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol (cfr. art. 118 OICol e art. I126zocitesAP-OICol).

Ovviamente le disposizioni contenute nell’OICol concernenti la forma giuridica della SICAF, non prevista per il L-QIF (cfr. art. 118c LICol), e gli investimenti collettivi di capitale esteri non trovano applicazione per il L-QIF. Come già fatto nella legge, l’applicabilità di queste disposizioni non è quindi espressamente esclusa. Un L-QIF non è neanche tenuto a rispettare le prescrizioni riguardanti il prospetto, in quanto è esentato dalla sua pubblicazione (cfr. art. 50 capoverso 1 LSerFi).

Art. 126g Obbligo di notifica e rilevamento di dati

Capoversi 1 e 2

Nella presente disposizione è stabilito che il termine di 14 giorni fissato per la notifica dell’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF ai sensi dell’articolo 118f capoverso 1 LICol decorre dal momento della firma del contratto del fondo (da parte della direzione del fondo e della banca depositaria), dell’approvazione degli statuti e del regolamento di investimento (da parte dell’assemblea generale) o della firma del contratto di società (da parte dei soci della SAcCol).

Le disposizioni concretizzano inoltre il contenuto della notifica. Sostanzialmente sono necessari gli stessi dati che, nel caso degli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza, la FINMA richiede come dati di base nel quadro della procedura di autorizzazione e che saranno utilizzati dalla FINMA stessa, ad esempio per redigere l’elenco accessibile al pubblico dei fondi