Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
In particolare, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento la direzione del fondo e le decisioni d’investimento sono di competenza della direzione del fondo, esattamente come nel caso di un fondo contrattuale di investimento sottoposto a vigilanza. Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, l’amministrazione e le decisioni di investimento devono essere delegate alla stessa direzione del fondo. Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol invece deve delegare la gestione, comprese le decisioni di investimento, a un gestore di patrimoni collettivi o a un istituto assoggettato a una regolamentazione più rigorosa (cfr. art. 6 della legge del 15 giugno 201824 sugli istituti finanziari [LIsFi] e art. 9 OIsFi). Fa eccezione una SAcCol il cui accomandatario stesso è assoggettato alla vigilanza della FINMA almeno in quanto gestore di patrimoni collettivi.
Il L-QIF di per sé non è quindi sottoposto a vigilanza, ma lo è l’istituto cui compete la sua amministrazione nel senso appena descritto. Se quest’ultimo commette violazioni gravi dei suoi obblighi relativi all’amministrazione di un L-QIF, si espone a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza (di norma a causa di irregolarità nell’organizzazione).25 Questo concetto sotteso al L-QIF viene reso esplicito nella presente disposizione, al fine di aumentare la certezza del diritto. In questo modo, per il L-QIF viene infranto il principio, altrimenti applicabile nel caso di una delega, secondo cui il delegante rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza (cfr. in particolare l’art. 12d cpv. 1 OICol). Ciò vale quantomeno per le forme giuridiche della SICAV e della SAc-Col. Sono invece applicabili le restanti prescrizioni sull’esternalizzazione. Nessuna delega è contemplata per il fondo contrattuale di investimento. In questo caso la direzione del fondo è responsabile in prima persona della direzione del fondo e delle decisioni d’investimento. La presente norma non pregiudica la responsabilità civile ai sensi degli articoli 145 e seguenti della LICol.
Gli istituti cui compete l’amministrazione ai sensi degli articoli 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4 possono delegare le decisioni d’investimento a un istituto regolamentato almeno come gestore di patrimoni collettivi (cfr. art. 118g cpv. 2 e 118h cpv. 3 LICol). Un gestore cosiddetto de minimis ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi non può quindi prendere alcuna decisione d’investimento per i L-QIF. Se però vuole amministrare un L-QIF e adempie i requisiti di cui all’articolo 36 lettere a e b OIsFi, la FINMA gli rilascia un’autorizzazione come gestore di patrimoni collettivi (cfr. art. 36 lett. c OIsFi).
Per ragioni di chiarezza, è importare notare a questo proposito che le prescrizioni del diritto in materia di vigilanza dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF si riferiscono a tutta la sua attività, e quindi anche all’amministrazione del L-QIF. In particolare ciò significa che sotto il profilo organizzativo questo istituto deve essere strutturato e deve disporre del knowhow e dell’esperienza necessari per amministrare un L-QIF. L’amministrazione del L-QIF deve comprendere anche la gestione dei rischi.
Capoverso 2
Se un investimento collettivo di capitale non soddisfa o non soddisfa più i criteri della definizione di L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol, l’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF ai sensi dell’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol ne deve informare senza indugio la FINMA, la banca depositaria e la società di audit affinché queste possano attuare le misure previste dall’articolo 135 LICol.
Da questa disposizione si evince l’obbligo, per l’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF, di verificare regolarmente, sia prima di assumere l’amministrazione sia dopo averla assunta, se i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol sono adempiuti. Quest’obbligo gli impone anche di verificare se sono adempiuti i criteri della definizione di investimento collettivo di capitale ai sensi dell’articolo 7 LICol e dell’articolo 5 OICol (cfr. art. 118
24 RS 954.07
25 Cfr. messaggio, FF 2020 6011, in particolare 6013 e 6027 seg.