Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
cpv. 1 frase introduttiva LICol). Per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettera b LICol, il Parlamento ha deciso che ai clienti privati che possono rientrare nella categoria degli investitori qualificati nonché alle strutture d’investimento private create per tali clienti non è consentito investire in L-QIF che effettuano investimenti immobiliari diretti e che gli investimenti collettivi di capitale che investono direttamente in immobili accessibili ai suddetti investitori non possono in alcun modo essere considerati L-QIF (cfr. art. 118a cpv. 1 lett. b LICol). Sono considerati immobili ai sensi di tale disposizione i beni fondiari, accessori inclusi, ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a LICol. Il suo corrispondente di diritto fiscale è il concetto di possesso fondiario diretto. Non si fa riferimento quindi agli investimenti indiretti in immobili, come ad esempio in quote di società d’investimento immobiliare.
Capoverso 3
Se le disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF non sono rispettate in altro modo, l’istituto cui compete l’amministrazione deve informare gli investitori e la società di audit e provvedere al ripristino della situazione conforme. Se ciò non è possibile entro un termine congruo, l’istituto scoglie il L-QIF.
Capitolo 2: Disposizioni particolari per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV
Art. 126i Contenuto minimo ulteriore del contratto del fondo di un L-QIF che rive-
ste la forma giuridica del fondo contrattuale
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 35a OICol il contratto di fondo di un L-QIF deve contenere come minimo le indicazioni chieste dalla legge o dall’ordinanza. La presente disposizione chiarisce questo aspetto. Il contenuto minimo degli statuti e del regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV come anche del contratto di società di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol risultano direttamente dalla legge stessa (cfr. art. 43, 44, 102, 118h cpv. 5, art. 118n cpv. 1 e 118o LICol), ragione per cui per i L-QIF che rivestono queste forme giuridiche non esiste una disposizione analoga all’articolo 126i.
I documenti del fondo di un L-QIF devono basarsi sugli standard di mercato, ovvero sui modelli di documenti del fondo elaborati da AMAS. Ciò non riguarda soltanto la presentazione dei documenti, bensì anche il livello di dettaglio del contenuto, in particolare della descrizione degli investimenti ammessi. Questo facilita la comparabilità con i fondi sottoposti a vigilanza.
Occorre notare che sulla prima pagina dei documenti del fondo di un L-QIF come pure nella pubblicità di un L-QIF si deve utilizzare la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» e indicare che il L-QIF non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è neppure assoggettato alla sua vigilanza (cfr. art. 118e cpv. 1 LICol).
Art. 126j Approvazione e modifica del regolamento di investimento nonché modi-
fica degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV
Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV si tratta sempre di una SICAV gestita da terzi. Inoltre il regolamento di investimento non può essere approvato dalla FINMA. Appare opportuno quindi che il regolamento di investimento e la politica d’investimento siano approvati dall’assemblea generale.
L’articolo 118j LICol relativo alla modifica del contratto del fondo si applica per analogia alla modifica del regolamento di investimento o degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV. Resta da aggiungere che per la modifica del contratto di società del L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol si applica l’articolo 102 LICol (cfr. art. 118a cpv. 2 LICol).