Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

Art. 126k Creazione, soppressione o riunione di classi di quote

La presente disposizione sostituisce gli articoli 40 capoversi 1–4 e 60 OICol che non possono trovare applicazione per un L-QIF a motivo delle competenze della FINMA in essi contemplate o non sono applicabili perché il L-QIF non è tenuto alla pubblicazione di alcun prospetto. La disposizione prevede che anche nel caso di un L-QIF che riveste la forma dell’investimento collettivo di capitale aperto sia possibile creare, sopprimere o riunire classi di quote, purché previsto nel contratto del fondo contrattuale di investimento o negli statuti della SICAV. Per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è richiesto inoltre il consenso della banca depositaria, analogamente a quanto stabilito all’articolo 40 capoverso 1. Le indicazioni che nel caso di un investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza dovrebbero trovarsi nel prospetto, nel caso di un L-QIF devono essere pubblicate nel contratto del fondo. Per il resto, la norma corrisponde materialmente a quelle degli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza.

Art. 126l Patrimonio minimo

La presente disposizione sostituisce gli articoli 35 e 53 OICol, e fa corrispondere l’entità del patrimonio minimo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale d’investimento o della SICAV a quello stabilito per i fondi contrattuali d’investimento sottoposti a vigilanza o per le SICAV.

Al posto della FINMA, è la direzione del fondo a essere autorizzata a prorogare il termine. Potrà farlo una solta volta di sei mesi. La proroga presuppone che questa possibilità sia stata prevista nel contratto del fondo o negli statuti. È lasciato alla responsabilità individuale degli investitori prevedere eventualmente dei requisiti specifici perché il termine possa essere prorogato. In caso di proroga del termine, la direzione del fondo deve informare senza indugio gli investitori, la banca depositaria e la società di audit.

Se il patrimonio minimo non viene raggiunto neanche dopo due anni e mezzo, la direzione del fondo è tenuta a sciogliere il L-QIF (cfr. art. 126h cpv. 3 OICol).

Art. 126m Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 79 LICol, che si applica anche al L-QIF, il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento, prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato. Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni. Nella presente disposizione, che sostituisce l’articolo 109 OICol applicabile agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza, il Consiglio federale si avvale di questa possibilità.

La disposizione prevede che, nel caso di un L-QIF di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, il contratto del fondo o il regolamento di investimento possa prevedere che le quote degli investitori siano riscattabili soltanto ogni due anni al massimo e che oltre a questa possibilità le quote degli investitori non siano riscattabili per cinque anni al massimo a partire dal lancio. I termini di disdetta devono essere definiti in modo che siano rispettate le possibilità di riscatto definite per legge, ovvero la frequenza di riscatto deve essere concepita adeguatamente in considerazione degli investimenti effettivamente detenuti. In caso di disdetta gli investitori devono poter riscattare tutte le loro quote. Alla luce del fatto che in un L-QIF possono investire solo investitori qualificati, la liberalizzazione che consegue dalla presente normativa rispetto ad altri tipi di fondi sottoposti a vigilanza appare opportuna.

Conformemente all’articolo 109 capoverso 2 OICol, devono in particolare essere considerati di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato gli investimenti che non sono quotati