Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, ad esempio gli investimenti ipotecari e gli investimenti in «private equity». In determinate circostanze si può però pensare anche ad altri investimenti immobiliari, a investimenti in «private debt» e, in misura molto limitata, eventualmente anche a progetti infrastrutturali.

In questo contesto va ricordato che la frequenza di riscatto deve essere concepita adeguatamente in considerazione degli investimenti effettivamente detenuti.

Capoversi 2 e 3

Le disposizioni sul «gating» ripetono per il L-QIF l’articolo 109 capoversi 5 e 6 OICol, escludendo però l’obbligo di comunicazione alla FINMA.

Art. 126n Obbligo di comunicazione in caso di dilazione del rimborso

Applicabile a un L-QIF è anche l’articolo 110 capoverso 1 OICol che, in esecuzione dell’articolo 81 capoverso 1 LICol, definisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote. La disposizione di cui all’articolo 110 capoverso 2 OICol concernente la comunicazione della decisione di dilazione del rimborso non può invece essere applicabile, in quanto il L-QIF non è tenuto a inviare alcuna notifica alla FINMA. La presente disposizione prevede quindi che una notifica debba essere effettuata solo alla società di audit e agli investitori. Quest’obbligo di notifica sussiste peraltro anche per la comunicazione della decisione relativa alla dilazione del rimborso in casi straordinari secondo l’articolo 118m LICol, che per il L-QIF può essere decisa dalla direzione del fondo.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento

Sezione 1: Limitazioni di investimento e tecniche di investimento per un L-QIF che rive-

ste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV

Art. 126o Indicazione del rischio

Questa disposizione precisa l’articolo 118n LICol e riprende il contenuto dell’articolo 102 OICol concernente l’indicazione del rischio per gli altri fondi per investimenti alternativi nonché la pratica della FINMA in questo contesto.

Art. 126p Limitazioni di investimento e tecniche di investimento

Capoversi. 1–3

Secondo l’articolo 118n LICol il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento. Questo mandato legislativo viene attuato con la presente disposizione. Come già indicato nel messaggio, queste tecniche e limitazioni di investimento hanno un’impostazione liberale. Questo per conformarsi alla disciplina prevista dal RAIF lussemburghese e in considerazione del fatto che il L-QIF è accessibile soltanto a investitori qualificati. Concretamente, ai LICol che rivestono la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV sono applicabili le stesse prescrizioni previste per altri fondi per investimenti alternativi. Di conseguenza la presente disposizione riprende il tenore dell’articolo 100 capoversi 2 e 3 OICol. Le limitazioni di investimento si applicano all’insieme del patrimonio del L-QIF. Per i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari vigono limitazioni più severe in materia di costituzione in pegno (cfr. art. 126v).

Conformemente alla disposizione concernete altri fondi per investimenti alternativi (cfr. art. 65 OICol-FINMA), anche per il L-QIF valgono, per analogia, le prescrizioni contenute nei vigenti articoli 1–55 OICol-FINMA sui prestiti di valori mobiliari, sulle operazioni pensionistiche, sugli strumenti finanziari derivati e sull’amministrazione delle garanzie. Tuttavia, un L-QIF non può