Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

utilizzare un approccio modello come procedura di misurazione del rischio. Per spiegazioni più dettagliate sullo scopo delle limitazioni di investimento si rimanda al numero 5.1

Se sono ammessi prestiti di valori mobiliari od operazioni pensionistiche, il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il rapporto annuale devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 76 capoversi 4 e 5 OICol.

Art. 126q Osservanza delle prescrizioni di investimento

Capoverso 1

La presente disposizione riprende per il L-QIF l’articolo 67 capoverso 1 OICol.

Capoverso 2

I L-QIF possono essere strutturati come «umbrella fund». La disposizione riprende per il L-QIF l’articolo 69 capoverso 3 OICol, ma non l’articolo 69 capoversi 1 e 2 poiché i tipi di fondi ivi contenuti non sono applicabili al L-QIF.

Capoversi 1 e 3

Un L-QIF ha un termine di due anni per rispettare le proprie limitazioni di investimento. Questo termine è calcolato su quello applicabile ai fondi immobiliari. Il L-QIF non avrà la possibilità di chiedere la proroga di questo termine alla FINMA. Una proroga del termine di sei mesi può tuttavia essere giustificata in alcune situazioni. Se il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo prevedono, la direzione del fondo potrà quindi prorogare questo termine di sei mesi. Se la direzione del fondo fa uso di questa possibilità ne deve informare senza indugio gli investitori, la banca depositaria e la società di audit.

Capoversi 4 e 5

Entrambe le disposizioni corrispondono all’articolo 67 capoversi 2 e 2bis, senza l’obbligo di comunicazione alla FINMA. Per il resto, si rimanda alle spiegazioni contenute all’articolo 67 capoverso 2bis.

Art. 126r Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici)

Per quanto riguarda gli investimenti in altri investimenti collettivi di capitale, la presente disposizione riprende per il L-QIF la normativa applicabile ad altri fondi per investimenti alternativi (cfr. art. 99 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 4 OICol).

Art. 126s Strutture master e feeder

La presente definizione delle strutture master e feeder è ripresa dall’articolo 73a capoverso 1 OICol. Un L-QIF strutturato come fondo feeder può investire i propri attivi solo in un altro L-QIF. Nell’OICol-FINMA, la FINMA disciplina in modo dettagliato le strutture master e feeder e tali disposizioni sono anche applicabili, per analogia, nel quadro dell’amministrazione di un L-QIF. La FINMA non esercita tuttavia alcuna vigilanza sui L-QIF, ragione per cui non può far valere le sue prerogative su questi fondi.