Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Sezione 2: Ulteriori disposizioni per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari
Art. 126t Investimenti immobiliari
Capoversi 1 e 2
Gli investimenti immobiliari ammessi devono essere descritti nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento di un L-QIF in modo possibilmente preciso, al fine di garantire la trasparenza richiesta nei confronti degli investitori (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce come iscrivere nel registro fondiario i beni fondiari e i diritti contrattuali di pegno. Entrambe le disposizioni riprendono sostanzialmente l’articolo 86 capoversi 1 e 2bisOICol.
Capoverso 3
Un L-QIF può, in linea generale, investire in una gamma più ampia di attivi rispetto a un fondo sottoposto alla vigilanza della FINMA. Pertanto, non sarebbe giustificato vietare a un L-QIF di investire in beni fondiari non edificati che non sono urbanizzati né idonei a una costruzione immediata, come previsto per i fondi immobiliari (cfr. art. 86 cpv. 4 OICol). Tuttavia, dal momento che questi beni fondiari possono essere particolarmente illiquidi, se un L-QIF può investire in tali beni è cruciale informare gli investitori dei maggiori rischi che questi investimenti comportano, esigenza che viene soddisfatta con la presente disposizione.
Capoverso 4
Questa disposizione riprende l’articolo 96 capoverso 2 OICol.
Art. 126u Investimenti in immobili di comproprietà
Capoversi 1 lettera a nonché 2 e 3
La LICol non pone alcuna limitazione né esigenza in materia di investimenti ammessi per il L-QIF. Pertanto, a differenza di un fondo immobiliare, un L-QIF può detenere immobili di comproprietà, e questo indipendentemente dalla possibilità o no di esercitare un’influenza dominante. Peraltro, lo aveva autorizzato in maniera limitata anche la Commissione federale delle banche per i fondi immobiliari riservati agli investitori qualificati, conformemente a quanto disposto dalla legge del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento.26
Tuttavia, dal momento che una partecipazione di minoranza può essere un investimento particolarmente illiquido, si giustifica la definizione di obblighi di trasparenza più stringenti verso gli investitori. Le indicazioni richieste si fondano sulla suddetta pratica dell’ex Commissione federale delle banche.
Il contratto del fondo o regolamento di investimento del L-QIF deve informare gli investitori se la direzione del fondo non esercita un’influenza dominante per quanto concerne le quote di comproprietà che può detenere. Dovrà altresì informarli su eventuali rischi particolari associati.
Riguardo ai rischi legati alla partecipazione di minoranza in quote di comproprietà, oltre alla descrizione dei rischi generali, il contratto del fondo o il regolamento di investimento del L-QIF deve contenere anche la descrizione dei rischi specifici aggiuntivi legati alla politica del L-QIF in relazione al capoverso 2 lettere a–d.
26RAPPORT DE GESTION CFB 2005, p. 76-77.