Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Capoverso 1 lettere b e c
Per garantire la protezione degli investitori, questi ultimi devono essere informati della situazione del L-QIF per quanto riguarda l’applicazione dei diritti, dei provvedimenti e degli atti previsti dagli articoli 647a-651 del Codice Civile27 (CC) nonché sulla soppressione del diritto di prelazione previsto dall’articolo 682 CC. La rinuncia o soppressione dei diritti secondo il capoverso 1 lettera b possono segnatamente limitare la possibilità del fondo di disporre delle sue quote.
Art. 126v Costituzione in pegno e trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garan-
zia
Dal momento che il L-QIF è riservato soltanto a investitori qualificati e la FINMA non ha alcuna possibilità di concedere eccezioni, la disposizione prevista per i fondi immobiliari sull’importo massimo ammesso per la costituzione in pegno dei beni fondiari e sul trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia secondo l’articolo 96 capoverso 1 OICol sembra troppo rigorosa per i L-QIF. Il valore corrispondente viene pertanto fissato al 50 per cento per un L-QIF, che rappresenta una soluzione ragionevole anche rispetto al RAIF. D’altronde, la quota di costituzione in pegno del 50 per cento corrisponde alla quota in vigore fino al 2013 per i fondi immobiliari.
Questa quota si applica all’insieme del parco immobiliare del L-QIF, in aggiunta alla prescrizione sull’importo massimo ammesso per la costituzione in pegno secondo l’articolo 126p OI-Col.
Art. 126w Ripartizione del rischio
Per il L-QIF, la legge non prevede disposizioni concernenti la ripartizione dei rischi (cfr. art. 118a LICol). Compete perciò all’investitore assicurarsi che la ripartizione dei rischi prevista dal L-QIF corrisponda al profilo di rischio richiesto. Di conseguenza, la presente disposizione impone al L-QIF di informare l’investitore di alcuni elementi rilevanti della ripartizione dei rischi nel settore immobiliare.
Art. 126x Negozi con persone vicine
Secondo l’articolo 118p capoverso 3 LICol, il Consiglio federale disciplina le deroghe al divieto di assunzione o di cessione di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3 OICo, competenza che viene inserita nella presente disposizione. A livello di contenuto, questa riprende sostanzialmente l’articolo 32a OICol. Dal momento che il L-QIF non è sottoposto all’approvazione e alla vigilanza della FINMA, quest’ultima non può avere la competenza di autorizzare deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine. La disposizione prevede quindi direttamente le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un L-QIF possa concludere negozi con persone vicine. In linea con la regolamentazione applicabile alla SAcCol, non viene stabilito che tutti gli investitori debbano approvare una deroga nel singolo caso. Viene invece lasciato alla discrezionalità degli investitori qualificati di stabilire nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento i quorum richiesti, considerando tuttavia che almeno la metà degli investitori deve approvare la deroga.
Art. 126y Esigenze relative ai periti incaricati delle stime e valutazione di investi-
menti immobiliari
Conformemente all’articolo 118p capoverso 3 LICol, il Consiglio federale disciplina le esigenze relative ai periti incaricati delle stime. È quanto viene fatto nella presente disposizione, che
27 RS 210