Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
riprende la normativa applicabile ai fondi immobiliari, con esclusione dell’obbligo di approvazione della FINMA (cfr. art. 64 LICol). Come per i fondi immobiliari, i dettagli si fondano sulle linee guida di AMAS per i fondi immobiliari. La valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione, la valutazione dei beni fondiari appartenenti al L-QIF nonché la verifica e la valutazione dei progetti di costruzione sono rette, come per i fondi immobiliari, dagli articoli 92– 94 OICol.
Sezione 3: Prescrizioni di investimento per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol
Art. 126z Durata minima, limitazioni di investimento e tecniche di investimento
Come per le SAcCol sottoposte a vigilanza, per i L-QIF che rivestono la forma giuridica della SAcCol la legge in linea di massima non stabilisce limitazioni di investimento e tecniche di investimento. I L-QIF possono quindi definirle in autonomia, ma devono descriverle in maniera particolareggiata nel contratto di società. Una limitazione di investimento tuttavia esiste, e consiste nel fatto che un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve presentare una durata minima di cinque anni. Una simile disposizione appare opportuna in quanto il diritto degli investitori di riscattare in qualsiasi momento le loro quote di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può, in determinate circostanze, essere sospeso per un periodo di cinque anni (cfr. art. 126m OICol). Di conseguenza se un L-QIF che riveste la forma della SAcCol potesse essere lanciato per un tempo inferiore a cinque anni, verrebbe meno la differenziazione tra investimenti collettivi di capitale aperti e chiusi e per gli investimenti collettivi di capitale aperti si rischierebbe lo scardinamento delle limitazioni di investimento e delle tecniche di investimento.
Art. 126zbisNegozi con persone vicine
La disposizione, in attuazione dell’articolo 118p capoverso 3 LICol, disciplina le deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine. Dal punto di vista del contenuto viene ripresa la normativa applicabile alle SAcCol sottoposte a vigilanza, ossia l’articolo 121 capoversi 3 e 4 OICol. Inoltre, come per gli investimenti collettivi di capitale aperti, viene chiesto che la società di audit confermi, nel quadro della sua verifica dell’istituto cui compete l’amministrazione, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.
Art. 126zterEsigenze relative ai periti incaricati delle stime e valutazione di investi-
menti immobiliari
La disposizione, in attuazione dell’articolo 118p capoverso 3 LICol, disciplina le esigenze relative ai periti incaricati delle stime e la valutazione degli investimenti immobiliari con riferimento alle prescrizioni per i L-QIF che rivestono la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV. Questo corrisponde alla prassi attualmente adottata dalla FINMA per le SAcCol sottoposte a vigilanza.
Capitolo 4: Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione
Art. 126zquaterContabilità, valutazione e rendiconto
Capoverso 1
Alla contabilità, alla valutazione e al rendiconto dei L-QIF si applicano gli articoli 87–90 e 108 LICol (cfr. art. 118a cpv. 2 LICol). Il Consiglio federale ha il diritto di emanare ulteriori prescrizioni al riguardo e in relazione all’obbligo di pubblicazione (cfr. art. 118i cpv. 6 LICol). Nella