Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

presente disposizione il Consiglio federale si avvale di questa competenza. Al riguardo, per i L-QIF devono valere in linea di massima le stesse prescrizioni applicabili ai fondi sottoposti a vigilanza, ossia gli articoli 79–105 OICol-FINMA nella versione del 1° gennaio 2021, senza la possibilità per la FINMA di concedere deroghe. Quella che viene prescritta è un’applicazione «per analogia», poiché esistono singole disposizioni che fanno riferimento a tipi di fondi che non si applicano al L-QIF (cfr. art. 118e cpv. 3 e art. 118d LICol). In funzione dei suoi investimenti, un L-QIF deve quindi attenersi per quanto possibile all’articolazione minima di bilancio e di conto economico prevista per i diversi tipi di fondi. Le disposizioni applicabili agli investimenti immobiliari (ad es. gli art. 83 cpv. 1, 100, 101 cpv. 2–5 OICol-FINMA) si applicano a tutti i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari.

Capoverso 2

La valutazione si basa anch’essa sulle disposizioni dell’OICol-FINMA (cfr. cpv. 1). Inoltre si devono tenere in considerazione le regole di AMAS in materia di valutazione riconosciute dalla FINMA come standard minimi (cfr. art. 126b cpv. 3 OICol; le direttive relative ai fondi immobiliari e le direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell’ambito di investimenti collettivi di capitale aperti). In assenza di regole desumibili dall’OICol-FINMA e dalle norme di autodisciplina riconosciute come standard minimi, per analogia con l’articolo 85 OICol-FINMA la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti a livello internazionale. Gli standard applicati devono essere descritti dettagliatamente nei documenti del fondo menzionati.

Art. 126zquinquiesObbligo di pubblicazione

La presente disposizione sostituisce per il L-QIF l’articolo 106 OICol-FINMA, che disciplina la pubblicazione del prezzo di emissione e di riscatto nonché del valore netto di inventario per i singoli tipi di fondi e che quindi non è applicabile al L-QIF. Contemporaneamente viene prevista una pubblicazione meno frequente dei prezzi, conformemente alla possibilità di limitare il diritto al rimborso in qualsiasi momento.

Capitolo 5: Verifica e rapporti di audit

Sezione 1: Verifica

Considerazioni generali

I punti essenziali della verifica del L-QIF sono contenuti nell’articolo 118i LICol. È invece lasciata al Consiglio federale la competenza per disciplinare i dettagli, in particolare l’oggetto, della verifica (cfr. art. 118i cpv. 6 LICol). Nel presente capitolo il Consiglio federale si avvale di questa competenza. Le disposizioni sostituiscono, per il L-QIF, l’articolo 137 OICol e gli articoli 110–116 OICol-FINMA.

Art. 126zsexiesRipartizione

Analogamente a quanto disposto all’articolo 110 OICol per gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza, anche per i L-QIF viene operata una distinzione tra verifica dei conti annuali e verifica complementare.

Art. 126zseptiesVerifica dei conti annuali

Capoverso 1

La disposizione disciplina l’oggetto della verifica dei conti annuali di un L-QIF, che è identico a quello di un investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza (cfr. art. 137 cpv. 1 OICol e art. 111 cpv. 1 OICol-FINMA) e comprende quindi la verifica delle indicazioni secondo gli