Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)

1 Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge del 22 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol) finalizzata all’introduzione del «Limited Qualified Investor Fund» (L- QIF). Con questa nuova categoria di fondi si intende offrire a investitori qualificati un’alternativa svizzera a prodotti esteri esistenti di analoga tipologia e rafforzare così la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento. Il L-QIF contribuirà inoltre a promuovere la capacità innovativa. Tuttavia, per gli investitori esteri il L-QIF sarà meno interessante, dal momento che gli svantaggi legati agli investimenti collettivi di capitale svizzeri nel contesto delle difficoltà di accesso al mercato dell’Unione europea (UE) e dell’imposta preventiva persisteranno. Il potenziale macroeconomico del L-QIF è pertanto attualmente limitato.

Il L-QIF non richiede né l’autorizzazione né l’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e quindi può essere introdotto sul mercato in tempi più rapidi e a costi più contenuti rispetto agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. Nell’ambito degli investimenti alternativi e delle forme di investimenti collettivi di capitale organizzate secondo il diritto societario questa particolarità potrebbe essere un vantaggio. Inoltre per il L-QIF valgono prescrizioni di investimento specifiche relativamente liberali, che non da ultimo contribuiranno a lanciare nuovi prodotti e promuovere così la capacità di innovazione.

Per compensare la mancata autorizzazione e approvazione nonché vigilanza da parte della FINMA e tenere in adeguata considerazione la protezione degli investitori, il L-QIF è accessibile solo a investitori qualificati, nei confronti dei quali si applicano rigidi requisiti di trasparenza, ad esempio per quanto riguarda la politica di investimento del L-QIF. Benché la LICol non preveda requisiti specifici riguardo ai possibili investimenti e alla ripartizione dei rischi, essi devono però essere esposti nei documenti del fondo. Inoltre il L-QIF deve essere amministrato da specifici istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA, ai quali compete la responsabilità di assicurarsi che siano rispettate le disposizioni legali applicabili al L-QIF. In caso di gravi irregolarità nell’amministrazione del L-QIF, gli istituti interessati sono passibili di provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza. Il L-QIF sottostà alla LICol. Sono applicabili anche le altre leggi concernenti gli investimenti collettivi di capitale, in particolare la legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro (LRD). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti i L-QIF. Sul L-QIF vengono inoltre rilevati dati statistici.

Nel quadro della modifica di legge è stata altresì introdotta nella LICol una disposizione esplicita sulla liquidità e le disposizioni sulla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) sono state allineate alla prassi in uso in due diversi punti. Inoltre sono stati precisati molteplici aspetti della legge del 15 giugno 20183 sui servizi finanziari (LSerFi).

Con la presente modifica dell’ordinanza del 22 novembre 20064 sugli investimenti collettivi (OI-Col) vengono create le disposizioni esecutive relative al L-QIF. La revisione dell’OICol è altresì l’occasione per modificare vari altri punti sia di questa sia di altre ordinanze, in particolare l’ordinanza del 6 novembre 20195 sugli istituti finanziari (OIsFi). Queste modifiche sono necessarie per attuare standard internazionali, seguire gli sviluppi del mercato o aumentare la certezza del diritto.

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata avviata il 23 settembre 2022 e si è conclusa il 23 dicembre 2022. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea

1 RS 951.31

2 RS 955.0

3 RS 950.1

4 RS 951.311

5 RS 950.11