Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)
AP-OICol). Vengono invece accolte in linea di massima la creazione di una base legale per i «side pocket» (art. 110a AP-OICol) e la nuova disposizione concernente gli «Exchange Trade Fund» (ETF; art. 105 AP-OICol).
3.2 Pareri sulle singole disposizioni
3.2.1 Ordinanza del 22 novembre 20067 sugli investimenti collettivi di capitale
3.2.1.1 Disposizioni che non riguardano le disposizioni esecutive concernenti il L-QIF
Considerazioni generali
ASB, USAM, Raiffeisen, UBS, VAV e VSPB chiedono di rinunciare a tutte le modifiche della OICol che non riguardano le disposizioni esecutive concernenti il L-QIF, in quanto indebolirebbero la piazza svizzera dei fondi di investimento.
Criteri per la definizione di un investimento collettivo di capitale: legami familiari (art. 5 cpv. 2)
VD, UDC, economiesuisse, ASB, AMAS, Caceis, CP, CMS, CS, FGPF, LOAM, L&S, Oberson Abels, Pictet, S&F, ASA, SW, UBS, VSPB, ASG e ZKB chiedono di rinunciare alla precisazione proposta per la definizione di investimento collettivo di capitale, adducendo come motivazione prevalentemente il fatto che anche in presenza di un legame familiare il criterio della gestione da parte di terzi potrebbe essere rispettato e l’esigenza di protezione degli investitori potrebbe sussistere. Inoltre, la norma proposta risulterebbe unica nel suo genere nel raffronto internazionale, metterebbe a repentaglio strutture di investimento a carattere familiare già esistenti e danneggerebbe la piazza svizzera dei fondi di investimento. In alcuni casi viene messa in dubbio anche la base legale della norma proposta. L’ASG è del parere che la definizione di investimento collettivo di capitale non andrebbe ulteriormente circoscritta, bensì estesa.
Criteri per la definizione di un ICC: processo di verifica del loro rispetto (art. 5 cpv. 6)
VD, UDC, ASB, USAM, AMAS, L&S, S&F, ASA, SW, VAV e VSPB chiedono che si rinunci alla norma proposta, in quanto comporterebbe l’introduzione di un obbligo di deposito o la segregazione per ciascun investitore finale; questo, oltre ad avere ripercussioni negative sulla distribuzione, implicherebbe anche investimenti sostanziali di natura finanziaria e personale. Nel complesso, questa normativa indebolirebbe sensibilmente la piazza svizzera dei fondi di investimento. Anche l’ASG è favorevole allo stralcio della norma, poiché ritiene ovvio che sia il soggetto giuridicamente responsabile di un investimento collettivo di capitale a doversi accertare che queste condizioni siano soddisfatte.
SW e UBS fanno inoltre notare che quanto riportato nel rapporto esplicativo, e cioè che un fondo in cui più del 95 per cento delle quote è detenuto da un unico investitore debba essere considerato un fondo a investitore unico, è privo di fondamento giuridico. Se gli «investitori più piccoli» sono effettivamente svantaggiati dipende dalle circostanze del caso. In assenza di uno svantaggio effettivo, deve essere possibile mantenere il fondo con la stessa composizione.
Differenziazione tra investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati (art. 5 cpv. 7)
ASB, AMAS, GP, L&S, Pictet, Raiffeisen, ASPS, ASA, UBS, ASG e ZKB chiedono di rinunciare a estendere l’obbligo di etichettatura dei prodotti strutturati e all’introduzione di una differenziazione legale formale tra prodotti strutturati e investimenti collettivi di capitale. Oltre a essere inutili e inappropriate, sia l’estensione dell’obbligo sia la differenziazione mancherebbero di una base giuridica.