Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)

Contenuto minimo ulteriore del contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale (art. 126i)

AMAS, ASA e SW sono favorevoli allo stralcio della lettera a della disposizione (nome dell’istituto a cui sono delegate le decisioni di investimento), poiché la norma corrispondente è già compresa nell’articolo 35a capoverso 1 lettera a.

Approvazione e modifica del regolamento di investimento nonché modifica degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV (art. 126j)

AMAS, S&F e ASA ritengono troppo macchinosa la procedura secondo cui l’assemblea generale deve approvare il regolamento di un L-QIF che riveste la forma giuridica di una SICAV. Occorre inoltre inserire una norma analoga all’articolo 41 capoverso 1bis. Secondo AMAS, S&F, ASB e ASA è necessario assicurare che la banca depositaria debba dare in ogni caso il proprio consenso esplicito a eventuali modifiche del contratto del fondo, del regolamento di investimento o degli statuti.

Creazione, soppressione o riunione di classi di quote (art. 126k)

Per AMAS, S&F, ASA e ASB è necessario garantire che il consenso della banca depositaria alla creazione, soppressione o riunione di classi di quote sia richiesto non solo per i fondi contrattuali di investimento ma anche per le SICAV. Inoltre, nella disposizione o nel rapporto esplicativo occorre specificare che la chiusura di una classe di quote non redditizia è possibile anche in presenza di investitori.

Patrimonio minimo (art. 126l)

L&S ritiene che si possano tralasciare le prescrizioni sul patrimonio minimo e sul termine entro cui disporre di tale patrimonio. AMAS, S&F e ASA chiedono una riduzione del patrimonio minimo da CHF 5 milioni a CHF 1,25 milioni e la possibilità di prorogare due volte il termine entro il quale raggiungere tale patrimonio. Anche SW ritiene la doppia proroga adeguata. Occorre peraltro esplicitare che, in caso di mancato lancio, è possibile rinunciare alla pubblicazione o alla proroga del termine entro il quale disporre del patrimonio minimo.

Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento (art. 126m)

CS, Pictet, S&F, ASA, SW e VSPB asseriscono che i termini di disdetta non dovrebbero essere limitati ai fondi con accesso limitato al mercato. Inoltre, il riscatto dovrebbe essere ammesso soltanto ogni cinque anni in via generale e non solo a partire dal lancio. Anche l’AMAS ritiene che i termini di disdetta dovrebbero essere possibili in modo generale. L&S e UBS chiedono di rinunciare a limitare la frequenza di riscatto. Per la ZKB non è chiaro il motivo per cui le quote non siano riscattabili per cinque anni al massimo a partire dal lancio. Questa limitazione non è opportuna per gli investimenti liquidi. Inoltre, in presenza di circostanze straordinarie, anche dopo il lancio dovrebbe sussistere la possibilità di sospendere il diritto al riscatto in qualsiasi momento per più di due anni.

Side pocket (nuova disposizione)

CMS chiede che sia introdotta la possibilità per la direzione del fondo di costituire «side pocket» nel caso di L-QIF.

Indicazione del rischio (art. 126o)

AMAS, S&F, ASA e ZKB non ritengono opportuno che i principali rischi connessi ai possibili investimenti siano descritti sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento e della documentazione pubblicitaria. Piuttosto, occorre segnalare nella clausola di avvertimento che si tratta di un investimento collettivo di capitale esposto a rischi e rimandare