Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)
in prestito, ma la forma della custodia delle garanzie prestate dall’investimento collettivo di capitale.
Limitazione della partecipazione a un solo emittente (art. 84 cpv. 1)
AMAS, CS e ASA chiedono di specificare che il limite del 10 per cento non si applica a livello della direzione del fondo, bensì a livello del relativo fondo.
Obbligo di custodia delle banche depositarie (spiegazioni all’art. 104)
UDC, economiesuisse, ASB, AMAS, Raiffeisen, USAM, ASA, UBS, VAV e ZKB contestano le osservazioni contenute nel rapporto esplicativo in merito all’obbligo di custodia delle banche depositarie per gli strumenti non finanziari che possono essere custoditi. Tali osservazioni non sarebbero conformi né alla dottrina né alla prassi o al diritto dell’Unione europea. L’obbligo di custodia della banca depositaria sarebbe limitato agli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente alla banca depositaria o che sono trasferibili e che possono essere custoditi in un deposito presso enti terzi o centrali di custodia. Il PS è del parere che l’obbligo di custodia delle banche depositarie per i beni crittografici debba essere introdotto nell’OICol. Il VSW fa notare che i diritti sulle criptovalute sarebbero considerati titoli contabili e, quindi, strumenti finanziari.
Exchange Traded Fund (art. 106)
L’ASG accoglie espressamente con favore la disposizione concernente gli ETF. Anche L&S è favorevole alla medesima norma, ma esprime una riserva relativa all’indicazione del valore netto d’inventario nel prospetto, sostenendo che dovrebbe essere sufficiente un rimando al sito Internet della borsa. Propone inoltre di stralciare la regolamentazione secondo cui, sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento, del prospetto, del foglio informativo di base e della pubblicità, si deve precisare che l’investimento collettivo di capitale comprende sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote non strutturate come ETF. Questa prassi sarebbe in contrasto con lo standard internazionale.
La ZKB è del parere che si debba prevedere un termine di transizione adeguato per l’attuazione della disposizione. Inoltre, le esigenze relative al prospetto devono essere inserite nell’OSerFi anziché nell’OICol. Raiffeisen non si spiega perché la norma sia presente nell’OICol e non nella LICol, inoltre afferma che le indicazioni relative al foglio informativo di base dovrebbero essere menzionate nella LSerFi.
Gestione della liquidità (art. 108a)
S&F e SW, pur essendo del parere che l’introduzione di un processo per la gestione della liquidità nel contesto dell’OICol sia una decisione opportuna e rientri nell’interesse degli investitori, valutano la proposta eccessiva e troppo poco flessibile. Propongono pertanto di inserire l’espressione «in linea di principio» nel capoverso 2 lettera a. Il CS avanza la medesima richiesta, ritenendola necessaria al fine di tenere conto della liquidità nei mercati finanziari che, in base alla situazione, potrebbe variare. Inoltre, l’aggiunta offrirebbe la possibilità di prevedere diversi profili di liquidità per diversi investimenti, in modo da consentire, nel complesso e in linea di principio, un riscatto regolare conforme alle condizioni di riscatto previste nel contratto del fondo.
AMAS, CS, S&F, ASA e SW chiedono di stralciare il capoverso 2 lettera c, dal momento che lo stesso contenuto è già riportato in altri capoversi o lettere della stessa disposizione, in particolare nel capoverso 2 lettera b.
VD, UDC, ASB, USAM, AMAS, CS, Raiffeisen, S&F, ASA, SW, VAV e UBS chiedono di stralciare il capoverso 2 lettera e. Anche la VSPB chiede di stralciare il capoverso 2 lettera e o di limitarlo prevedendo il principio del massimo impegno («best effort»). Caceis e LOAM si