Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)

Costituzione in pegno e trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia (art. 126v)

AMAS e ASA chiedono di rinunciare a una limitazione dell’importo massimo per la costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia.

Ripartizione del rischio (art. 126w)

L&S considera le disposizioni eccessivamente formalistiche e rigorose rispetto a quelle vigenti per le fondazioni d’investimento.

Negozi con persone vicine (art. 126x)

L&S considera le disposizioni eccessivamente formalistiche e rigorose rispetto a quelle vigenti per le fondazioni d’investimento. SW è del parere che si possa rinunciare al consenso degli investitori nella conclusione di negozi con persone vicine.

Durata minima di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol (art. 126z)

AMAS, S&F, ASA, SW e ZKB ritengono che una durata minima di cinque anni per un L-QIF avente la forma giuridica della SAcCol sia inutilmente limitante. AMAS e ZKB auspicano una precisazione affinché non debba essere prevista alcuna durata massima nel caso in cui il contratto di società contempli un diritto di uscita periodico. SW ritiene in generale inopportuno richiedere una durata fissa per le SAcCol, poiché ciò ostacolerebbe le strutture evergreen, molto apprezzate dagli investitori istituzionali.

Negozi con persone vicine (art. 126zbis)

L&S considera le disposizioni eccessivamente formalistiche e rigorose rispetto a quelle vigenti per le fondazioni d’investimento.

Contabilità, valutazione e rendiconto (art. 126zquater)

La ZKB è del parere che, in genere, anche gli standard nazionali riconosciuti ricadano sotto gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Obbligo di pubblicazione (art. 126zquinquies)

Secondo AMAS, PG, SECA, S&F, ASA e SW deve essere prevista anche la possibilità di comunicare il valore netto di inventario agli investitori in una modalità diversa dalla pubblicazione. Inoltre, AMAS, ASA e SW ritengono che i tempi previsti per la pubblicazione siano definiti in modo troppo rigoroso e siano adatti ai fondi pubblici; propongono quindi di definirli in modo più aperto. Segnatamente per i L-QIF con diritto di riscatto in qualsiasi momento limitato, i prezzi non dovrebbero essere affatto pubblicati. Secondo la ZKB è necessario esplicitare nel titolo che la disposizione si applica solamente ai L-QIF che rivestono la forma giuridica di un investimento collettivo di capitale di tipo aperto.

Esame del L-QIF (art. 126zsexies–126ztredecies)

L’AMAS solleva dubbi sull’esistenza di una base giuridica per la verifica complementare. Inoltre, con la verifica complementare si introduce un concetto di verifica completamente nuovo. Non è chiaro secondo quale standard debba essere eseguita e in quale formato dovrà essere allestita la rendicontazione. I punti proposti per la verifica complementare potrebbero essere coperti dagli ambiti della verifica prudenziale dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF oppure da un ambito di verifica specifico relativo al L-QIF nel corso della verifica prudenziale dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF. Per ridurre al minimo l’onere aggiuntivo si potrebbe applicare in modo analogo il piano di verifica pluriennale secondo il diritto in materia di vigilanza. Secondo l’articolo 126zundecies, il rapporto sintetico del L-QIF sulla verifica dei conti annuali corrisponderebbe all’attestazione standard applicata anche ai fondi di investimento che sottostanno