Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)

all’obbligo di autorizzazione. L’attestazione conterrebbe anche una conferma dell’osservanza del contratto del fondo e del prospetto, quindi alcune parti previste nella verifica complementare sarebbero già coperte. Insieme alla verifica dell’istituto secondo il diritto in materia di vigilanza, questa sarebbe sufficiente. Un rapporto di audit supplementare sulla verifica complementare non sarebbe necessario.

Per quanto concerne i punti da sottoporre a verifica, ai fini della completezza si dovrebbe esaminare anche se una banca depositaria prende parte al contratto del fondo come parte contraente di un fondo contrattuale e se, nel caso di una SAcCol, è stato incaricato un ufficio di deposito o un ufficio di pagamento. Anche la ZKB condivide lo stesso parere. Inoltre, analogamente a quanto avviene per i prodotti che sottostanno all’obbligo di autorizzazione, deve essere possibile formulare il rapporto sintetico di un L-QIF in modo che, nel medesimo rapporto sintetico, venga presentato un rendiconto di tutti i comparti di un «umbrella fund». Deve valere la regola secondo cui per ogni rapporto annuale (con diversi comparti) si deve allestire un rapporto sintetico (con diversi comparti). L’articolo 126zdeciescapoverso 3 deve essere quindi stralciato senza sostituzione. Inoltre, i rapporti sintetici non devono poter essere redatti solo in una lingua ufficiale, ma anche in inglese quale lingua di rendicontazione.

Infine, la verifica prudenziale della banca depositaria non deve includere il L-QIF, secondo il parere condiviso anche dalla ASB.

EXPERTsuisse ritiene che non esista una base giuridica sufficiente per l’istituzione di una nuova verifica ulteriore (verifica complementare) a livello di ordinanza. Chiede pertanto lo stralcio della verifica complementare o, in via sussidiaria, che le fasi di verifica richieste siano considerate come facenti parte delle verifiche secondo il diritto in materia di vigilanza svolte dall’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF. Di conseguenza, nella verifica secondo il diritto in materia di vigilanza è necessario creare un nuovo campo di verifica L-QIF, adottando con coerenza PH 70 come standard di verifica rilevante secondo il diritto in materia di vigilanza. Al fine di creare la base giuridica per una verifica dei punti da esaminare orientata al rischio, propone di specificare in una pianificazione pluriennale cosa accertare in quale anno. Tale pianificazione dovrà essere presentata alla FINMA nell’ambito della pianificazione della verifica secondo il diritto in materia di vigilanza. EXPERTsuisse chiede inoltre di applicare la prassi già usata per i fondi sottoposti a vigilanza, secondo cui è ammesso un rapporto sulla verifica dei conti per ogni «umbrella fund», mentre ritiene che un rapporto per ogni comparto sarebbe inopportuno. Occorre infine stabilire che i rapporti possono essere allestiti in una lingua nazionale o in inglese.

Altre osservazioni

Secondo Economiesuisse, ASB, AMAS, ASA e UBS, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) deve accertarsi che nella prassi fiscale sia sempre rispettata la parità di trattamento tra L-QIF e gli investimenti collettivi di capitale autorizzati. Secondo il parere del PS, la tassa di emissione e la tassa di negoziazione per i beni crittografici come pure la tassa di bollo per i fondi a investitore unico devono essere garantite. Per BS le disposizioni concernenti il L-QIF non devono comportare alcuna perdita fiscale.

3.2.2 Ordinanza del 10 e 22 giugno 201110 sulle fondazioni d’investimento

KGAST accoglie espressamente con favore le modifiche all’OFond.

10 RS 831.403.2