Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)
Cambiamento dello stato in L-QIF (art. 126c e 126d)
AMAS, L&S, Pictet, PG, SECA, ASA, SW, UBS e ZKB considerano eccessivamente rigorosa la norma relativa al cambiamento dello stato in L-QIF, in particolare le esigenze di approvazione degli investitori, dal momento che impedirebbe il cambiamento dello stato, in particolare da un fondo pubblico a un L-QIF. Sarebbe preferibile un modello che preveda una possibilità di opposizione da parte degli investitori. Inoltre, deve essere possibile informare direttamente gli investitori sul cambiamento dello stato e non esclusivamente tramite pubblicazione. SW è altresì del parere che la decisione di cambiamento dello stato non sia da comunicare senza indugio alla FINMA. Per motivi di certezza del diritto, nell’OICol si dovrebbero stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali è possibile convertire un L-QIF in fondo sottoposto a vigilanza.
Ristrutturazioni (art. 126e)
Per economiesuisse, AMAS, CMS, S&F, ASA, SW, VSPB, UBS e ZKB non sussistono motivi per cui le ristrutturazioni di un L-QIF contenenti o riguardanti investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza non debbano essere ammesse. Questa disposizione dovrebbe pertanto essere stralciata. PG e SECA sono del parere che le ristrutturazioni corrispondenti debbano essere possibili sempre che non eludano le disposizioni concernenti il cambiamento dello stato.
Obbligo di notifica e rilevamento di dati (art. 126g)
Secondo AMAS, S&F, ASA e ZKB, al DFF non è necessario segnalare al DFF l’intera politica di investimento, ma solamente i suoi punti salienti (asset class). PG e SECA sono del parere che si debba rinunciare alla notifica della politica di investimento e che l’elenco dei dati da notificare al DFF debba essere strutturato in maniera esaustiva. Secondo SW, sia la politica di investimento che le categorie di investimento non devono essere notificate al DFF, come pure eventuali modifiche apportate ai dati notificati.
AMAS, ASA e ZKB ritengono che il DFF debba pubblicare in un elenco solamente il nome e i dati di contatto dell’istituto cui compete l’amministrazione come pure la forma giuridica, il carattere aperto o chiuso e le categorie di investimento. Secondo SW non deve essere affatto consentito al DFF pubblicare in un elenco o in altro modo i dati che gli sono stati notificati.
AMAS, S&F, ASA e SW considerano inoltre sufficiente notificare i dati una volta all’anno a scopo statistico. AMAS, S&F, ASA, SW e ZKB chiedono altresì una riduzione dei dati da segnalare a scopi statistici e di stralciare senza sostituzione la possibilità che i dati raccolti a scopi statistici siano pubblicati o trasmessi.
L&S fa notare in modo generale che i vincoli di carattere amministrativo correlati al rilevamento di dati statistici sono piuttosto complessi rispetto alla regolamentazione sulle fondazioni d’investimento.
Obblighi dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF (art. 126h)
Secondo AMAS, EXPERTsuisse e ASA è necessario esplicitare che l’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF è in particolare tenuto a verificare che il L-QIF disponga di un’organizzazione adeguata e che le persone responsabili dell’amministrazione godano di buona reputazione e offrano garanzia di un’attività irreprensibile. AMAS e ASA sono inoltre del parere che, se le disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF non sono rispettate in altro modo, sarà necessario informare anche la banca depositaria. Viene inoltre richiesta una concretizzazione relativa al termine entro cui informare gli investitori (senza indugio) e alle modalità di informazione della banca depositaria e della società di audit (informazione adeguata).
AMAS, L&S e ASA segnalano inoltre in via generale che questa disposizione rende obsoleta la norma generale proposta nell’articolo 7.