Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (L-QIF)

dichiarano favorevoli a limitare la disposizione introducendo il principio del best effort. La richiesta di informazioni sulla composizione effettiva della cerchia degli investitori rappresenterebbe un cambiamento radicale rispetto alla prassi consolidata attualmente seguita. La sua attuazione sarebbe possibile solo con un dispendio sostenibile, se i contratti dei fondi di tutti gli investimenti collettivi di capitale prescrivessero un obbligo di deposito, condizione che tuttavia complicherebbe notevolmente la vendita di investimenti collettivi di capitale svizzeri e danneggerebbe la piazza svizzera dei fondi di investimento.

AMAS, CS, S&F e ASA chiedono inoltre di stralciare i capoversi 4 e 5, sostanzialmente perché la medesima norma è già coperta da altri capoversi di questa disposizione.

La ZKB chiede lo stralcio dell’intera disposizione oppure, in via sussidiaria, lo stralcio del capoverso 2 lettere c ed e come pure dei capoversi 4 e 5.

Segregazione di singoli investimenti (art. 110a)

AMAS, ASA, ASG e ZKB sono favorevoli alla creazione di una base giuridica per la costituzione di cosiddetti «side pocket». L’AMAS propone tuttavia di rinunciare all’obbligo di approvazione dei singoli investimenti da parte della FINMA, in quanto impedirebbe la rapida formazione di «side pocket», conseguenza non auspicabile. Secondo la ZKB, le esigenze riguardanti la richiesta da inviare alla FINMA dovrebbero limitarsi alla motivazione della richiesta. Con le esigenze riportate nel rapporto esplicativo in relazione alla richiesta da inviare alla FINMA si teme che l’elevato dispendio necessario per la preparazione ostacolerebbe una rapida approvazione. Inoltre, la durata di elaborazione presso la FINMA deve essere limitata a una settimana al massimo.

Termini transitori (art. 144d)

AMAS, S&F e ASA chiedono l’inserimento di ulteriori termini transitori più adeguati, ad esempio per le modifiche dei contratti del fondo e dei regolamenti degli investimenti sulla base dell’articolo 76 capoverso 4. La ZKB propone l’inserimento di un termine di almeno due anni per l’attuazione dell’articolo 76 capoverso 5 e di un termine transitorio adeguato per l’attuazione dell’articolo 106.

Secondo AMAS, S&F, ASA e ZKB occorre prevedere che l’articolo 86 capoverso 3bisabbia validità solo in caso di nuova costituzione o rinnovo di diritti di pegno.

Entrata in vigore della modifica

Secondo il Cantone VD, in base a considerazioni fiscali la modifica dovrebbe entrare in vigore solamente il 1° gennaio 2024.

3.2.1.2 Disposizioni esecutive relative al L-QIF

Applicabilità delle norme di autodisciplina dell’AMAS (art. 126b cpv. 3)

PG, SECA e ASG chiedono di rinunciare a inserire il rimando alle norme di autodisciplina dell’AMAS.

Secondo AMAS, S&F, ASA e SW l’elenco delle singole norme di autodisciplina può essere omesso. Sarebbe sufficiente un rimando generico. AMAS e ASA sono inoltre del parere che le norme di autodisciplina dell’AMAS debbano essere direttamente applicabili al L-QIF e non per analogia.