Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Definizione di piccole e medie imprese (art. 70 cpv. 3 e 4)
Lo standard minimo di Basilea19 prevede una ponderazione preferenziale in funzione del rischio per le posizioni nei confronti delle PMI senza rating (85 % invece del 100 % per le altre imprese senza rating). Per definire le PMI, lo standard si avvale di un limite superiore della cifra d’affari annua consolidata dell’impresa (50 mio. di euro o 75 mio. di franchi). Nel caso delle banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR, su suggerimento delle banche interessate è stata esaminata una definizione alternativa per l’attuazione semplificata dello standard, secondo la quale nell’AP-OFoP sono da considerarsi PMI le imprese con un massimo di 250 collaboratori, indipendentemente dalla cifra d’affari annua conseguita. In base all’analisi dei dati dell’Ufficio federale di statistica sulle imprese in Svizzera, solo un numero esiguo di imprese è assegnato sulla base della definizione alternativa a una classe diversa rispetto a quanto previsto dai criteri del BCBS relativi alla cifra d’affari. Per tenere presente i rischi derivanti da eventuali assegnazioni errate rispetto allo standard di Basilea, la definizione alternativa secondo l’AP-OFoP prevede per le posizioni nei confronti delle PMI senza rating l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio leggermente più alto, ovvero del 90 per cento.
Finanziamenti speciali (art. 70a e 70b)
I finanziamenti del commercio di materie prime possono essere differenziati in due tipi: transazionali20 e non transazionali21. Lo standard minimo di Basilea finale non opera questa distinzione e prevede lo stesso fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento per entrambi i tipi di finanziamento. Sulla base della raccomandazione 2 formulata dal Consiglio federale nell’ambito del rapporto sulle materie prime22, nel quadro dell’attuazione di Basilea III finale è stata svolta un’analisi per stabilire se i finanziamenti transazionali per il commercio di materie prime siano associati a un rischio minore e di conseguenza se anche nel loro caso si giustificasse un fattore di ponderazione del rischio inferiore. La piazza svizzera del commercio di materie prime è specializzata in questo tipo di finanziamenti e una soluzione corrispondente avrebbe portato a condizioni di finanziamento più interessanti per questa attività, per la quale la Svizzera si trova in concorrenza con altri Paesi. Tuttavia, la conclusione tratta dalla verifica concernente il rischio dei finanziamenti transazionali e non transazionali per il commercio di materie prime non era chiara per tutte le banche. Pertanto, una ponderazione in funzione del rischio inferiore sarebbe indicata soltanto se la banca possa aver dimostrato, sulla base di dati storici, che i finanziamenti transazionali per il commercio di materie prime comportano un rischio esiguo. Poiché una soluzione corrispondente non sarebbe compatibile con lo standard minimo di Basilea, è stato analizzato l’impatto di un simile scostamento dallo standard minimo. Da questa analisi è emerso, da un lato, che uno scostamento non sarebbe sostanziale nell’aggregato, ma lo sarebbe certamente per la banca maggiormente colpita. Di conseguenza, questa soluzione non avrebbe richiesto gran parte del margine di manovra possibile previsto con
19 CRE20.47
20 Per loro natura, i finanziamenti transazionali per la negoziazione di materie prime sono sempre a breve termine e associati a un flusso commerciale di materie prime. Le transazioni finanziate riflettono un’effettiva compravendita di beni tra fornitore (commerciante o produttore) e acquirente. La merce funge da garanzia del finanziamento. Il ricavato della vendita delle materie prime finanziate viene utilizzato per rimborsare il credito. Sulla base di vari documenti e fonti che provano il flusso delle merci finanziate, la banca verifica sistematicamente che il credito venga impiegato nell’ambito concordato. Questo monitoraggio viene di solito effettuato da team specializzati che vengono impiegati in modo specifico e separato dal front office.
21 Per loro natura, i finanziamenti non transazionali per la negoziazione di materie prime sono spesso a lungo termine o ciclici. Nel caso delle linee di credito corrispondenti, il monitoraggio relativo alle transazioni non è possibile o auspicato, perché lo specifico «commodity trade flow» (flusso commerciale delle materie prime) non è noto, anche qualora esistesse, pertanto non esistono nemmeno garanzie. L’unica fonte di rimborso è il completo ricorso al mutuatario. Questo tipo di finanziamento viene quindi generalmente fornito solo ai clienti con un’elevata solvibilità.
22 Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive, 30 novembre 2018