Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

crediti ipotecari ha una valutazione più datata rispetto all’entrata in portafoglio. Per tutti questi crediti ipotecari la simulazione statica non mostra effetti sulla copertura con fondi propri. Un effetto sulla copertura con fondi propri risulta soltanto quando il fattore di ponderazione del rischio per il credito ipotecario in esame cambia con e senza Value at Origination. Per prendere in considerazione nello standard la valutazione prudente richiesta, il termine per il mantenimento del valore iniziale del finanziamento è stato quindi fissato a sette anni nell’AP-OFoP (art. 72b).

Posizioni garantite da pegno immobiliare: approccio «loan splitting» (allegato 3 n. 3)

Per la ponderazione in funzione del rischio dei crediti per gli immobili a uso proprio, lo standard minimo di Basilea prevede due approcci, fra i quali ogni Giurisdizione deve scegliere quello da attuare a livello nazionale. Da un lato è possibile ponderare l’intero credito con il fattore di ponderazione del rischio previsto dallo standard in base alla quota di finanziamento esterno (cosiddetto approccio «whole loan»). Dall’altro si potrebbe anche applicare il cosiddetto approccio «loan splitting»29, che, ai fini del calcolo della copertura con fondi propri, prevede la divisione del credito in due parti o tranche (fino al 55 % del valore di finanziamento esterno dell’immobile, credito residuo); nel caso degli immobili d’abitazione a uso proprio, alla prima tranche si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento e al credito residuo un fattore di ponderazione del rischio della controparte. Nel caso degli immobili commerciali a uso proprio, per la ponderazione in funzione del rischio della prima tranche si deve applicare il valore minimo risultante dal 60 per cento o dal fattore di ponderazione del rischio della controparte e per il credito residuo il fattore di ponderazione del rischio della controparte. Questo approccio è concettualmente paragonabile all’attuale approccio basato sulla suddivisione in parti. Nel complesso la sensibilità ai rischi dell’approccio «whole loan» è tuttavia superiore a quella dell’approccio «loan splitting». Dato che nello standard di Basilea l’opzione dell’approccio «loan splitting» non è disponibile per gli immobili da reddito, durante i lavori di attuazione si è deciso di introdurre nell’AP-OFoP l’approccio «whole loan» per tutti i tipi di oggetto. Ne dovrebbe risultare una semplificazione dell’attuazione e successivamente del funzionamento.

Posizioni garantite da pegno immobiliare: patrimoni previdenziali costituiti in pegno come misura di riduzione dei rischi (art. 72f cpv. 2)

In certi casi, i patrimoni previdenziali costituiti in pegno attualmente noti e usuali non soddisfano le esigenze dello standard minimo di Basilea30 per l’ammissione come misura di riduzione dei rischi e quindi per la riduzione degli RWA. Altresì ammessi per ridurre gli RWA e quindi le esigenze in materia di fondi propri sono, in base all’AP-OFoP, i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a nonché gli averi di previdenza costituiti in pegno (pilastri 2 e 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in contanti come depositi presso la banca creditrice. L’analisi dei dati del QIS condotta presso 20 banche dimostra che la garanzia consentita attualmente diminuisce così del 28 per cento a livello aggregato. Per l’istituto più colpito del campione, la riduzione è superiore al 90 per cento. Con l’opzione scelta, gli RWA per le posizioni garantite da pegno immobiliare aumentano dello 0,3 per cento a livello aggregato. Per l’istituto più colpito del campione, l’aumento è del 2,2 per cento. L’alternativa che consiste nel mantenimento delle garanzie attualmente ammissibili avrebbe invece comportato l’utilizzo a tale scopo di gran parte del margine di manovra possibile previsto con un’attuazione perlopiù conforme allo standard (cfr. n. 1.2). Pertanto questa soluzione non è stata ulteriormente perseguita.

29 CRE20.83 und 20.86

30 CRE20.75, CRE22.25–CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45