Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Posizioni garantite da pegno immobiliare: criteri per la ponderazione preferenziale in funzione del rischio di crediti di costruzione per immobili d’abitazione da reddito (art. 72e)
Secondo lo standard minimo di Basilea, ai crediti di costruzione per gli immobili d’abitazione da reddito è possibile applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore, a condizione che il mutuatario apporti fondi propri minimi sufficienti o che venga soddisfatta una determinata quota di prevendita o di locazione.31 È inoltre possibile applicare i due criteri cumulativamente. Poiché il settore considera la gestione parallela dei due criteri troppo complessa, nell’attuazione nazionale si è rinunciato al criterio della quota di prevendita o di locazione.
2.3 Diritto comparato
In base ai progetti di regolamentazione di altre Giurisdizioni, nei paragrafi successivi viene esposto come queste Giurisdizioni attuano lo standard minimo di Basilea. L’accento è posto, secondo lo scopo perseguito dal progetto (cfr. n. 1.2), sulla regolamentazione di quelle attività commerciali per le quali risulta un regime di concorrenza tra piazze finanziarie, come pure sui settori ai quali lo standard lascia un certo margine di interpretazione. A giugno 2022 erano disponibili soltanto i progetti di regolamentazione di UE, Hong Kong, Singapore, Canada e Australia, motivo per cui sono state considerate soltanto queste Giurisdizioni. I progetti degli Stati Uniti e del Regno Unito sono attesi per la seconda metà del 2022. Eventuali elementi di rilievo derivanti da questi progetti confluiranno nel progetto una volta terminata la consultazione.
Date di attuazione
Se l’UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti attueranno tardivamente la versione finale dello standard minimo di Basilea, in tutte le altre Giurisdizioni prese in esame l’attuazione è pianificata per il 1° gennaio 2023, in linea con i termini fissati dallo standard minimo di Basilea. Soltanto per i rischi CVA e di mercato, la maggior parte delle Giurisdizioni prevede date di attuazione successive.
Giurisdizione Entrata in vigore
UE Non prima dell’1.1.2025 (compresi i rischi CVA e di mercato)
Regno Unito 1.1.2025
Stati Uniti 2024/2025
Australia 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: 1.1.2025
Hong Kong 1.1.2023
Giappone 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: marzo 2023
Canada 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: primo trimestre del 2024
Singapore 1.1.2023; ev. in una data successiva i rischi CVA e di mercato
31 CRE20.91