Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
un’impresa e la posizione nei confronti dell’impresa è inferiore a 5 milioni di dollari australiani, l’impresa viene considerata una PMI.37
Finanziamenti speciali
Contrariamente allo standard minimo di Basilea e in deroga all’attuazione in Svizzera (art. 70a e 70b), la proposta di attuazione dell’UE38 distingue, nel caso dei finanziamenti speciali, tra finanziamenti di oggetti senza rating normali e di elevata qualità. Benché i primi debbano essere ponderati al 100 per cento secondo lo standard, l’UE prevede un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento per il finanziamento di oggetti di elevata qualità, analogamente alla ponderazione dei finanziamenti di progetti di elevata qualità. Inoltre, l’UE mantiene il cosiddetto Infrastructure Supporting Factor di 0,75 sulle esigenze in materia di fondi propri per il rischio di credito verso entità giuridiche che operano o finanziano strutture fisiche, impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali. Ne conseguono minori esigenze in materia di fondi propri per i finanziamenti di progetti infrastrutturali. Tuttavia, a tali finanziamenti non si applica il fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento, che, in base allo standard, è applicabile ai finanziamenti di progetti di elevata qualità.
Posizioni retail
Per quanto riguarda le posizioni retail, la normativa dell’UE39 non distingue tra posizioni retail qualificate e altre posizioni retail. In deroga allo standard minimo di Basilea, la normativa dell’UE applica la minore ponderazione in funzione del rischio delle posizioni qualificate a tutte le posizioni retail. Inoltre propone una ponderazione in funzione del rischio inferiore, pari al 35 per cento, per i crediti retail che, ad esempio, sono coperti dal pignoramento dello stipendio.
Obbligazioni fondiarie svizzere e titoli di credito esteri coperti
Il sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie con la sua struttura a due livelli, composta dalle due centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie operanti come centrali d’emissione e dalle banche che concedono crediti ipotecari e si rifinanziano (in parte) tramite tali centrali d’emissione, è davvero unico. Diversamente da altre Giurisdizioni, la Svizzera distingue pertanto tra obbligazioni fondiarie svizzere secondo la legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF) (art. 71a AP-OFoP) e titoli di credito esteri coperti (art. 71b AP-OFoP). Hong Kong, ad esempio, non ha un quadro giuridico per le obbligazioni fondiarie. Pertanto, le sue regole per l’approccio standard si applicano solo ai titoli di credito esteri. Nell’UE, il trattamento dei titoli di credito coperti come classe di posizione separata nell’approccio standard dello standard minimo di Basilea corrisponde in gran parte a un’adozione del trattamento dei titoli di credito coperti esistente da tempo. Tuttavia, rispetto all’approccio standard in corso di revisione, l’UE continua a consentire la copertura con gravami marittimi (Capital Requirements Regulation, CRR, art. 129 (g)). L’Australia, il Canada e Singapore, per tutti i titoli di credito coperti, nonché la Svizzera e Hong Kong, solo per i titoli di credito esteri coperti, seguono le categorie previste dall’approccio standard del BCBS per quanto riguarda i valori patrimoniali ammessi come copertura. Nel caso in cui la copertura sia garantita con crediti ipotecari, lo standard minimo di Basilea o l’attuazione svizzera (art. 71b AP-OFoP) impone che i relativi requisiti per la ponderazione preferenziale dei rischi (art. 72c cpv. 1–3 AP-OFoP) siano soddisfatti. Al contrario della Svizzera e dell’UE, l’Australia, il Canada, Hong Kong e Singapore prevedono il rispetto di questi requisiti per tutti titoli di credito coperti. In Svizzera ciò vale solo per i titoli di credito esteri. Per le obbligazioni fondiarie svizzere, il requisito di copertura è fissato al 15 per cento, in modo da compensare la mancanza di collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri e per ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione prudente.
37 Australia (2021), Attachment B art. 22 APS 112
38 UE (2021), art. 122bis
39 UE (2021), art. 123