Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (SA-CCR)
Nell’ambito dell’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk, SA-CCR), l’UE prevede una regolamentazione diversa dallo standard minimo di Basilea per i tassi d’interesse negativi nel settore dei derivati su tassi d’interesse. La normativa dell’UE comporta vantaggi operativi e, come emerso dal QIS svizzero, qualora fosse recepita in Svizzera non porterebbe a uno scostamento sostanziale delle esigenze in materia di fondi propri rispetto all’originale standard minimo di Basilea. Di conseguenza, la Svizzera traspone la normativa dell’UE contestualmente all’attuazione dello standard minimo di Basilea.
In alternativa al SA-CCR secondo lo standard minimo di Basilea, l’UE propone due approcci alternativi semplificati applicabili da quegli istituti che, in base a una verifica mensile, non superano determinati valori soglia per quanto riguarda le posizioni in derivati e la loro quota in tutte le posizioni dell’istituto.32 Anche la Svizzera prevede due approcci alternativi per il calcolo dell’equivalente creditizio di derivati. Gli approcci sono disponibili su base forfettaria per tutte le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato dell’OBCR, così come per le banche della categoria 3 a condizione che rispettino trimestralmente certi valori soglia determinanti per stabilire l’irrilevanza delle posizioni in derivati. In caso di mancato rispetto dei valori soglia, l’attuazione da parte della Svizzera prevede generose disposizioni transitorie prima del passaggio al SA-CCR.
Posizioni nei confronti di banche
Relativamente alle posizioni nei confronti di banche, nelle Giurisdizioni considerate per questo confronto così come nelle proposte di attuazione dell’UE e dell’Australia si prevede uno scostamento rispetto all’attuazione in Svizzera (art. 68, 68a, 69) e alle esigenze dello standard minimo di Basilea. La normativa dell’UE33 contempla un fattore di ponderazione del rischio del 75 invece che del 150 per cento per le posizioni nei confronti di banche senza rating con una durata iniziale breve (allegato 2 n. 4.1 AP-OFoP) nella sottoclasse C. Per le posizioni nei confronti di banche senza rating, la regolamentazione australiana rinuncia completamente a una classificazione in sottoclassi (fattore di ponderazione del rischio unitario del 50 % o del 20 % per il breve termine).34 La proposta di attuazione del Canada prevede, come l’AP-OFoP, un’attuazione semplificata per le banche di piccole e medie dimensioni (art. 69 cpv. 4 AP-OFoP). Le banche (Small and Medium-Sized Deposit-Taking Institutions delle categorie I e II) che non sono considerate di rilevanza sistemica e che nel complesso presentano posizioni inferiori a 500 milioni di dollari canadesi possono applicare un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento alle posizioni con durata iniziale breve (nei confronti di banche con e senza rating) e un fattore del 40 per cento alle posizioni con durata iniziale lunga.35
Posizioni nei confronti di imprese
La proposta di attuazione dell’UE prevede che le banche che ricorrono all’approccio IRB possano applicare, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio preferenziale del 65 per cento (invece che del 100 %, cfr. allegato 2 n. 6 e CRE20.43) alle posizioni nei confronti di imprese senza rating esterno la cui probabilità di inadempienza non supera lo 0,5 per cento.36 Analogamente all’AP-OFoP (art. 70 cpv. 2), la proposta di attuazione dell’Australia prevede una definizione semplificata di PMI. Se non è nota la cifra d’affari annua di
32 UE (2021), art. 237bis
33 UE (2021), art. 121, tabella 5
34 Australia (2021), Attachment B art. 10 APS 112
35 Canada (2021), n. 26, cap. 4
36 EU (2021), art. 465 par. 3