Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 70 Imprese
Il contenuto del vigente articolo 70 (Rischi di credito e impegni di garanzia nei confronti di controparti centrali) è trasposto negli articoli 77a–77e della nuova sezione 5 (la motivazione è esposta più avanti).
Capoverso 1
Il presente capoverso disciplina la ponderazione in funzione del rischio di questa classe di posizione.
Capoverso 2
In conformità allo standard minimo di Basilea97, il disciplinamento prevede che le banche, se utilizzano rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, devono utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.
Capoverso 3
Il presente capoverso definisce le piccole e medie imprese (PMI). Tale definizione di PMI corrisponde a quella dello standard minimo di Basilea98 e serve a ponderare i crediti nei loro confronti con un fattore dell’85 per cento in mancanza di un rating. A queste posizioni è dunque riservato un trattamento privilegiato rispetto alle posizioni nei confronti di imprese più grandi senza rating.
Capoverso 4
In alternativa alla definizione di cui al capoverso 3, le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR possono definire le PMI in base al numero di collaboratori. Se viene seguito questo metodo, per le PMI senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio indicato nel presente capoverso del 90 per cento, altrimenti sono applicabili i fattori di ponderazione del rischio secondo il numero 6.2 dell’allegato 2.
Capoverso 5
Le posizioni nei confronti delle PMI possono essere assegnate alla classe delle posizioni retail se esistono posizioni retail qualificate, come definito nell’articolo 71 capoverso 2. Sono escluse dalla classe delle posizioni retail le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare secondo l’articolo 72.
Articolo 70a Finanziamenti speciali: definizioni99
Capoverso 1 lettera a
Sono finanziamenti speciali le posizioni nei confronti di imprese che soddisfano le seguenti condizioni.
Capoverso 1 lettera a numero 1
I finanziamenti di progetti sono finanziamenti per i quali sono rilevanti principalmente le entrate conseguite con il progetto finanziato che costituiranno la fonte di rimborso e la garanzia del prestito. Di norma servono a finanziare impianti di grosse dimensioni, complessi e costosi tra cui centrali elettriche, impianti di lavorazione chimica, miniere, infrastrutture dei trasporti, media e telecomunicazioni. Possono servire alla costruzione di un nuovo impianto o al rifinanziamento di un impianto esistente senza che siano necessariamente apportate migliorie.
Capoverso 1 lettera a numero 2
Sono considerati finanziamenti di oggetti i finanziamenti dell’acquisto di attrezzature per il cui rimborso si ricorre ai flussi di pagamento generati dai singoli valori patrimoniali finanziati e
97 CRE20.42
98 CRE20.47
99 CRE20.48, CRE20.49