Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

costituiti in pegno oppure ceduti al mutuante. Per attrezzature sono da intendere tra l’altro le navi, gli aerei, i satelliti, le automotrici e le flotte.

Capoverso 1 lettera a numero 3

I finanziamenti del commercio di materie prime sono crediti a breve termine per il finanziamento di scorte, giacenze o crediti relativi a materie prime negoziate in borsa. Il credito è rimborsato con il ricavo della vendita della materia prima (p. es. greggio, metalli o cereali) (autoliquidante) e il mutuatario non ha una capacità indipendente di rimborsare il prestito. Vi si annoverano i finanziamenti delle giacenze, il trasferimento da nave a nave, il trasporto in transito e i finanziamenti di oleodotti e gasdotti. Le durate dei finanziamenti sono tipicamente brevi, ossia generalmente inferiori a un anno.

Capoverso 1 lettera b numeri 1–2

L’impresa alla quale viene erogato un finanziamento speciale è stata propriamente costituita per il tipo di finanziamento di cui al capoverso 2. Inoltre non dispone o dispone solo di pochi altri valori patrimoniali o attività rilevanti e per il rimborso dell’impegno dipende quindi in modo determinante dai ricavi dei valori patrimoniali da finanziare. Il contratto conferisce alla banca ampi diritti di garanzia in merito ai valori patrimoniali e ai ricavi che ne derivano.

Capoverso 2

Possono essere utilizzati soltanto rating relativi all’emissione assegnati da agenzie di rating riconosciute, ma non rating relativi all’emittente.

Capoverso 3

Le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR con finanziamenti di oggetti e finanziamenti del commercio di materie prime possono rinunciare a identificarli come tali e ponderare le posizioni in funzione del rischio come crediti nei confronti di imprese senza rating.

Articolo 70b Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di finanzia-

menti di progetti

I finanziamenti speciali con un rating esterno relativo all’emissione sono ponderati in funzione del rischio come le posizioni nei confronti di imprese. In mancanza di un rating, si applicano i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio secondo il numero 7 dell’allegato 2. I rating relativi all’emittente di cui all’articolo 64b non possono essere applicati ai finanziamenti speciali.

Capoversi 1 e 2100

Nel finanziamento di progetti vengono distinte due fasi per la ponderazione in funzione del rischio.

La fase operativa è quella in cui l’impresa (ossia la società che finanzia progetti) ha un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire gli impegni contrattuali restanti e il suo indebitamento a lungo termine è in regresso.

Le altre fasi non sono da considerarsi operative. Dal momento che queste fasi del progetto sono ritenute rischiose, i finanziamenti di progetti senza rating che non si trovano nella fase operativa devono essere ponderati al 130 per cento.

Capoverso 3

Il presente capoverso stabilisce quali posizioni siano da considerare finanziamenti di elevata qualità basati su progetti. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito agli ulteriori requisiti che devono essere soddisfatti dai finanziamenti di progetti secondo lo standard CRE20.52. Il rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1 definisce il quadro regolatorio entro il quale opera la FINMA. Se

100 CRE20.51