Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

i finanziamenti di progetti senza rating sono di elevata qualità, può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento.

Articolo 71 Posizioni retail101

Capoverso 1

Per posizioni retail si intendono le posizioni nei confronti di persone fisiche o PMI. Le posizioni nei confronti di PMI possono essere assegnate a questa classe di posizione unicamente se esistono posizioni retail qualificate, come definito nel capoverso 2. In caso contrario, per le posizioni nei confronti di PMI si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le PMI (cfr. art. 70). Sono escluse dalla classe delle posizioni retail le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare secondo l’articolo 72. Queste devono essere assegnate alla pertinente classe di posizione.

Le PIC possono essere trattate come persone fisiche purché l’avente economicamente diritto sia una persona fisica individuabile con precisione oppure si tratti di più persone fisiche legate tra loro da un rapporto di parentela (Family Office, Family Trust).

Capoverso 2

Le posizioni retail sono qualificate se soddisfano i criteri enumerati di seguito:

– le posizioni sono costituite da crediti e linee di credito rotativi, comprese le carte di credito,

le carte di debito e i crediti in conto corrente, nonché crediti personali con durata fissa e contratti di leasing, in particolare crediti rateali, prestiti auto e contratti di leasing auto, prestiti per studenti e di formazione, finanziamenti personali. I derivati e altri titoli, tra cui le obbligazioni e le azioni, quotate o meno in borsa, non sono da considerare posizioni retail qualificate;

– le posizioni nei confronti di una controparte, ad esclusione delle posizioni in stato di de-

fault, non superano complessivamente 1,5 milioni di franchi e l’1 per cento di tutte le posizioni retail qualificate. Fanno eccezione le posizioni garantite da pegno immobiliare conformemente al capoverso 1.

Le posizioni retail qualificate sono ponderate secondo i numeri 1.1 e 1.2 dell’allegato 3. Alle posizioni non qualificate nei confronti di persone fisiche si applica il numero 1.3.

Articolo 71a Obbligazioni fondiarie svizzere

Le obbligazioni fondiarie svizzere sono rette dalla legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF). In seguito alla modifica dello standard minimo di Basilea, il loro fattore di ponderazione del rischio è ridotto dall’attuale 20 al 10 per cento. Al fine di contenere l’onere amministrativo per le banche, le obbligazioni fondiarie svizzere mantengono una ponderazione fissa in funzione del rischio. Ciò esonera le banche, per le obbligazioni fondiarie svizzere, dall’obbligo di verificare i singoli requisiti conformemente allo standard minimo di Basilea che, per i titoli di credito esteri coperti, sono stabiliti nell’articolo 71b. Questa verifica decade poiché le disposizioni contenute nell’ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie sono modificate in modo tale che l’obbligazione fondiaria svizzera adempia in ogni caso i requisiti per un fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento conformemente allo standard minimo di Basilea. Inoltre, l’attuazione in Svizzera non prevede un rating minimo concreto per le obbligazioni fondiarie svizzere. Secondo Basilea III finale, un fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento implica l’appartenenza alle classi di rating 1 o 2 (corrisponde ai rating da AAA a AA-). Alle obbligazioni fondiarie svizzere delle due centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie l’agenzia Moody’s attribuisce un rating AAA sin dal 2002. Nel caso di un loro declassamento, dovrebbe essere ancora definito il rating minimo richiesto dallo standard minimo di Basilea.

101 CRE20.63– CRE20.68