Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 71b Titoli di credito esteri coperti102
I titoli di credito esteri coperti devono adempiere i requisiti seguenti per poter essere assegnati a questa classe di posizione, altrimenti devono essere trattati come crediti nei confronti di banche.
Lettera a
Sono emessi da una banca o da un istituto ipotecario.
Lettera b
Sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori. Per i titoli di credito coperti emessi da una banca svizzera non esiste alcuna particolare protezione legale, pertanto devono essere ponderati come crediti nei confronti di banche.
Lettera c
I proventi dell’emissione dei titoli di credito devono essere investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che adempiono i requisiti della presente lettera.
Lettera d
I valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle categorie qui enunciate.
Lettera e
Il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura (aggregato di copertura) deve adempiere i requisiti della presente lettera.
Lettera f
La banca deve procurarsi almeno ogni sei mesi presso l’emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE.
Articolo 72 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immo-
biliare: definizioni
Capoverso 1
Il presente capoverso definisce le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. Si considerano tali le posizioni coperte sia integralmente che parzialmente da immobili d’abitazione o commerciali che di norma servono al finanziamento di immobili. Questa attribuzione è indipendente dal tipo di controparte. Devono dunque essere attribuite a questa classe di posizione, per esempio, anche posizioni garantite da pegno immobiliare nei confronti di imprese, enti di diritto pubblico o banche nonché posizioni retail garantite da pegno immobiliare. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produzione (p. es. capitale circolante, inventario dei valori reali) e sono coperte in via subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate nella loro totalità alla classe di posizione «imprese» (art. 70). In questi finanziamenti attribuiti alla classe di posizione «imprese», la solvibilità senza garanzie (in bianco) del mutuatario è determinante ai fini della concessione del credito. Di conseguenza tali crediti non sono considerati posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. Se per un mutuatario è garantito che un credito destinato a finanziare mezzi di produzione o investimenti (p. es. sotto forma di un limite quadro), coperto a titolo subordinato da un pegno immobiliare, venga trattato come due crediti singoli (p. es. credito in bianco e credito ipotecario) in caso di una suddivisione formale secondo il diritto in materia di vigilanza, ai fini della copertura con fondi propri tale credito può essere trattato come due crediti singoli.
102 CRE20.33– CRE20.37