Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

anteriore o posteriore (cfr. esempio), ma in linea di principio non delle garanzie, che confluiscono nel calcolo soltanto al momento della determinazione delle posizioni da ponderare (si veda art. 72f).

Gli averi previdenziali costituiti in pegno di debitori ipotecari sotto forma di conto non adempiono le condizioni di cui all’articolo 72a capoverso 3, poiché in riferimento al bilancio si tratta di averi della fondazione di previdenza, pertanto non è possibile procedere alla compensazione legale e contrattuale («netting») secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a. Inoltre, il rimborso del credito non è lo scopo esclusivo degli averi previdenziali costituiti in pegno. A prescindere dalla loro forma, essi non possono dunque essere considerati nel calcolo della quota di finanziamento esterno, tuttavia gli averi previdenziali costituiti in pegno secondo l’articolo 72f capoverso 2 possono essere considerati nell’ambito della computabilità secondo l’articolo 61 nel calcolo della posizione da ponderare in funzione del rischio.

Esempio: una banca eroga un mutuo ipotecario per un immobile d’abitazione a uso proprio del valore di 70 con un credito di rango anteriore di 10. Il valore del finanziamento esterno è pari a 100. Le garanzie riconosciute sono pari a 20 a seguito di riduzioni del valore delle garanzie e secondo l’approccio completo (p. es. sotto forma di averi previdenziali costituiti in pegno in forma di conto o titoli al netto delle riduzioni del valore delle garanzie). La quota di finanziamento esterno ammonta in questo caso all’80 per cento [(70+10)/100], mentre il fattore di ponderazione del rischio secondo l’allegato 3 sarebbe di conseguenza il 35 per cento. Dal momento che si tratta di un credito di rango posteriore, conformemente all’articolo 72c capoverso 6 il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per 1,25, pertanto è pari al 43,75 per cento. La posizione da ponderare equivale a 50 (70-20). Ne risulta un valore degli RWA pari a 21,875 (43,75 % x 50).

Articolo 72a Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: quota di finanziamento esterno111

Capoverso 1

La quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare è il rapporto tra l’importo di credito (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare. L’importo di credito viene precisato ulteriormente nel capoverso 3. Altre disposizioni sul valore iniziale del finanziamento esterno si trovano nell’articolo 72b.

Capoverso 2

Per i limiti quadro e i crediti di portafoglio la banca suddivide l’importo di credito secondo una chiave adeguata tra i valori di finanziamento esterno dei diversi pegni immobiliari e determina le rispettive quote di finanziamento esterno.

Capoverso 3

Il presente capoverso riguarda l’importo di credito utilizzato per il calcolo della quota di finanziamento esterno. Per l’importo di credito (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) rilevante ai fini della determinazione della quota di finanziamento esterno o del fattore di ponderazione del rischio non sono sostanzialmente considerate le misure di riduzione dei rischi. Il credito confluisce pertanto al lordo, senza la deduzione delle misure di riduzione dei rischi. L’unica eccezione a tale regola è costituita dagli averi in conto costituiti in pegno ammessi per il «netting» secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a che servono unicamente al rimborso del credito. Questi averi in conto (del mutuatario) possono essere dedotti dall’importo di credito.

Capoverso 4

Eventuali crediti di rango pari o anteriore devono essere inclusi nel calcolo per determinare la quota di finanziamento esterno, andando così ad aumentare in pari misura l’ammontare del

111 CRE20.75 (1), CRE20.76