Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 1 lettera c

Ciascun titolare di diritti di pegno di rango anteriore, pari e posteriore può rivendicare l’esecuzione dei propri diritti a prescindere dagli altri titolari. Inoltre il creditore di rango superiore non può realizzare il pegno immobiliare a un prezzo tale da pregiudicare i creditori di rango anteriore.

Capoverso 1 lettera d

La sostenibilità del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate nell’ambito della concessione del credito. L’articolo 72d precisa i punti che le banche devono stabilire nei loro regolamenti interni.

Capoverso 1 lettera e

Il valore del finanziamento esterno secondo l’articolo 72b deve essere determinato secondo criteri improntati alla cautela. Le prescrizioni concernenti la valutazione prudente (lett. e) sono precisate nell’articolo 72b e nell’Ocre-FINMA, tuttavia non coprono integralmente gli aspetti dello standard minimo di Basilea118 (cfr. sopra).

Capoverso 1 lettera f

Le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio devono essere opportunamente documentate.

Capoverso 2

Alle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili esteri sono applicabili i fattori di ponderazioni del rischio secondo l’allegato 3 purché le esigenze di cui al capoverso 1 sono garantite mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri, altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio di cui al capoverso 5.

Capoverso 3

Qualora l’operazione di credito non adempia le esigenze minime di un’adeguata quota minima in fondi propri che il mutuatario deve apportare e di un ammortizzazione adeguata, si applicano i fattori di ponderazione del rischio secondo il capoverso 5, che sostituiscono il fattore di ponderazione sinora in vigore del 100 per cento. Diminuisce così la ponderazione del rischio per gli immobili d’abitazione a uso proprio rispetto al disciplinamento attuale, mentre aumenta quella per gli altri immobili d’abitazione e commerciali.

Capoverso 4

Le prescrizioni concernenti l’adeguata quota minima in fondi propri e l’adeguata ammortizzazione in conformità alle direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri dell’agosto 2019 concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari, riconosciute come standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, concretizzano i requisiti minimi in merito alla proprietà abitativa a uso proprio (n. 3). Come enunciato nelle disposizioni conclusive di questa autodisciplina (n. 5), nell’ambito degli oggetti a reddito è previsto il ripristino dei corrispondenti valori al livello iniziale con l’entrata in vigore dell’OFoP riveduta. In tal modo si applicano gli stessi requisiti minimi a tutti i finanziamenti ipotecari che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive (nuove operazioni ipotecarie e aumenti di crediti per gli immobili d’abitazione e gli immobili commerciali in Svizzera). La FINMA precisa le esigenze minime solo a titolo sussidiario.

118 CRE20.75