Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 4

Il valore del finanziamento esterno può risultare più o meno adeguato a seconda dell’approccio conservativo specifico della banca in merito alle norme sul finanziamento esterno tra diverse banche e diversi crediti all’interno del portafoglio crediti di una banca, pertanto diversi istituti possono essere più o meno interessati dalla necessità di attuare riduzioni, anche se il pegno immobiliare che serve alla collateralizzazione è esposto agli stessi cali dei prezzi.

La FINMA deve essere previamente informata se dalla verifica dell’adeguatezza dei valori del finanziamento esterno emerge che è necessaria una riduzione del valore del finanziamento esterno per una quota sostanziale rispetto alla totalità delle posizioni garantite da pegno immobiliare. Sulla base delle informazioni fornite dalla banca, la FINMA può, ove necessario, disporre in merito alla riduzione dei valori del finanziamento esterno (p. es. termini e misure di accompagnamento), come già previsto nel diritto vigente. In tal modo si vogliono evitare conseguenze indesiderate dal punto di vista macroeconomico e un importante deterioramento della situazione di rischio delle banche (p. es. spirale dei prezzi negativa).

Capoverso 5

Se il valore del finanziamento esterno è stato ridotto durante i sette anni di cui al capoverso 1 a causa di un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare, in questo periodo di sette anni successivo all’erogazione del credito il valore del finanziamento esterno può essere nuovamente aumentato al massimo fino al valore iniziale del finanziamento esterno. Sono fatti salvi gli investimenti di valorizzazione conformemente al capoverso 2.

Capoverso 6

Le banche devono stabilire nei loro regolamenti interni come garantire che i valori del finanziamento esterno siano definiti secondo criteri improntati alla cautela. Al fine di garantire l’osservanza del criterio della cautela nella definizione del valore del finanziamento esterno, le disposizioni interne contengono principi in merito alla valutazione, all’applicazione di modelli, al processo o allo svolgimento della valutazione nonché agli aspetti dell’indipendenza.

Capoverso 7

È auspicata un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA per le prescrizioni in merito ai regolamenti interni. La FINMA stabilisce prescrizioni solo a titolo sussidiario.

Articolo 72c Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio

Capoverso 1

Una posizione garantita direttamente o indirettamente113 da pegno immobiliare viene ponderata nella sua totalità con il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare secondo l’allegato 3114, se sono adempiute le esigenze di cui alle lettere a–f. È abbandonato l’approccio basato sulla suddivisione in parti sin qui seguito per gli immobili d’abitazione che suddivide le ipoteche in diverse parti di valore venale e assegna a ogni parte un diverso fattore di ponderazione del rischio.

Il nuovo disciplinamento si basa sullo standard minimo di Basilea115 e prevede fattori di ponderazione del rischio più bassi per le posizioni garantite da pegno immobiliare che adempiono

113 «Nelle operazioni ipotecarie garantite direttamente da pegno immobiliare il creditore può accedere direttamente al fondo mediante un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, mentre nelle operazioni ipotecarie garantite indirettamente il debitore deve essere prima di tutto escusso in via di realizzazione del pegno manuale e solo quando la cartella ipotecaria è decaduta in sua proprietà può perseguire la realizzazione del pegno immobiliare.» Horat, Robert (2007): Die besicherte Refinanzierung des Hypothekargeschäftes: Der Schweizer Pfandbrief und seine Entwicklungschancen, pag. 36.

114 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85, CRE20.87

115 CRE20.71