Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 5119
Se le esigenze di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, il fattore di ponderazione del rischio è retto dalle lettere a e b.
Capoverso 5 lettera a
Il fattore non preferenziale di ponderazione del rischio dei crediti erogati su immobili d’abitazione a uso proprio e immobili commerciali a uso proprio ammonta al 75 per cento per le persone fisiche, all’85 per cento per le PMI e per tutte le altre controparti corrisponde al fattore di ponderazione del rischio della controparte. Per le PMI è fatta salva la possibilità che una banca ricorra alla semplificazione secondo l’articolo 70 capoverso 4. In questo caso si applica un fattore di ponderazione del rischio del 90 per cento.
Capoverso 5 lettera b
Il fattore non preferenziale di ponderazione del rischio dei crediti erogati su immobili d’abitazione non a uso proprio e immobili commerciali non a uso proprio è pari al 150 per cento.
Capoverso 6
Per i crediti di rango posteriore, anche i crediti di pari rango o di rango anteriore devono essere considerati nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l’articolo 72a. Qualora la banca non abbia a disposizione sufficienti informazioni concernenti il rango degli altri crediti su pegno immobiliare, deve essere presupposta la parità di rango. Il fattore di ponderazione del rischio risultante dalla quota di finanziamento esterno va moltiplicato per 1,25 nel caso dei crediti di rango posteriore, fatti salvi i casi in cui corrisponde al fattore di ponderazione del rischio più basso secondo l’allegato 3 applicato nel singolo caso. Il fattore di ponderazione del rischio risultante ammonta al massimo al fattore di cui al capoverso 5.120
Articolo 72d Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità121
Capoverso 1
Il presente articolo definisce le esigenze generali previste per la sostenibilità dei crediti ipotecari. Qui non è prescritto un calcolo concreto della sostenibilità né esiste un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri (si vedano le spiegazioni all’art. 72c). Per garantire la sostenibilità in modo durevole, la banca stabilisce con i suoi regolamenti interni i dati e le basi necessari per valutare la sostenibilità al momento della concessione del credito e nelle successive verifiche. In particolare devono essere stabiliti i costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela, incluso il tasso d’interesse ipotecario figurativo a lungo termine da utilizzare e i limiti massimi del rapporto tra oneri ed entrate.
Capoverso 2
Per le prescrizioni in merito ai regolamenti interni è prioritaria un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA. La FINMA stabilisce prescrizioni solo a titolo sussidiario.
Articolo 72e Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili
Capoverso 1
I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili comprendono tutti i crediti che finanziano l’urbanizzazione e la costruzione di immobili o l’acquisto di fondi finalizzato all’urbanizzazione e alla costruzione. Non vi rientrano l’acquisto di suoli utilizzati per la selvicoltura e l’agricoltura,
119 CRE20.89
120 CRE20.75, nota 32
121 CRE20.73