Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
per i quali non esiste un’autorizzazione alla costruzione o non è previsto di richiederla. Essi sono trattati come immobili commerciali.
Capoverso 2
I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per gli immobili d’abitazione a uso proprio di privati secondo l’articolo 72 capoverso 3 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b–f devono essere ponderati in base all’allegato 3 numero 3.1.
Capoverso 3122
Questo capoverso stabilisce le condizioni alle quali i crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione non a uso proprio possono essere ponderati a un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento e i casi in cui deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 150 per cento123.
Capoverso 4
Il presente capoverso stabilisce la ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli immobili commerciali a uso proprio.
Capoverso 5124
La ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli immobili commerciali non a uso proprio è stabilita nel presente capoverso.
Figura 2: Rappresentazione schematica della ponderazione del rischio di crediti di co-
struzione e crediti per terreni edificabili
Fonte: grafico proprio
*) L’indicazione ≥ 50 per cento si riferisce sempre alla quota del tipo di utilizzazione in riferimento all’intero oggetto.
122 CRE20.91
123 CRE20.90
124 Ibid.