Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

per i quali non esiste un’autorizzazione alla costruzione o non è previsto di richiederla. Essi sono trattati come immobili commerciali.

Capoverso 2

I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per gli immobili d’abitazione a uso proprio di privati secondo l’articolo 72 capoverso 3 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b–f devono essere ponderati in base all’allegato 3 numero 3.1.

Capoverso 3122

Questo capoverso stabilisce le condizioni alle quali i crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione non a uso proprio possono essere ponderati a un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento e i casi in cui deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 150 per cento123.

Capoverso 4

Il presente capoverso stabilisce la ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli immobili commerciali a uso proprio.

Capoverso 5124

La ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli immobili commerciali non a uso proprio è stabilita nel presente capoverso.

Figura 2: Rappresentazione schematica della ponderazione del rischio di crediti di co-

struzione e crediti per terreni edificabili

Fonte: grafico proprio

*) L’indicazione ≥ 50 per cento si riferisce sempre alla quota del tipo di utilizzazione in riferimento all’intero oggetto.

122 CRE20.91

123 CRE20.90

124 Ibid.