Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Articolo 77

Capoverso 1

In analogia con la formulazione nell’articolo 41, qui «fondi propri necessari» è sostituito da «fondi propri minimi». La determinazione dei fondi propri minimi comprende il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio che non deve dunque essere ulteriormente menzionato e viene eliminato.

Capoverso 2

A complemento dell’output floor secondo lo standard minimo di Basilea (art. 45a cpv. 3), il presente capoverso stabilisce una soglia minima per le posizioni ponderate in funzione del rischio che sono calcolate applicando l’approccio IRB. A differenza del nuovo output floor previsto dal quadro regolatorio di Basilea, la soglia minima è limitata alla totalità delle posizioni di cui all’articolo 72 garantite da pegno immobiliare in Svizzera. La soglia minima è pari al 72,5 per cento dell’insieme di queste posizioni ponderate in funzione del rischio calcolato secondo l’AS-BRI (art. 72a–72g). L’ammontare della soglia minima è stato definito in analogia con l’output floor secondo l’articolo 45a capoverso 3 lettera b. Questa limitazione è intesa a contenere gli effetti dei fattori di ponderazioni del rischio secondo l’IRB, talora eccessivamente basse rispetto all’AS-BRI. Si riducono così in particolare gli squilibri concorrenziali nella determinazione dei fondi propri minimi e delle quote di capitale sottostanti. Nel contempo, questa limitazione della copertura basata sull’IRB dei crediti garantiti da pegno immobiliare in Svizzera è opportuna anche nell’ottica della stabilità del mercato finanziario.

Capoverso 3

Il presente capoverso disciplina la ponderazione in funzione del rischio per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione per le quali non sono soddisfatte le esigenze minime concernenti un’adeguata quota minima in fondi propri del mutuatario e un ammortizzazione del credito entro termini e con importi adeguati (art. 72c cpv. 3). I fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 72c capoverso 5 andranno a sostituire il fattore del 100 per cento di cui all’articolo 72 capoverso 5 della vigente OFoP (si vedano le spiegazioni all’art. 72c cpv. 5).

Capoverso 4

Il disciplinamento previsto dal presente capoverso vige sin dalla prima introduzione dell’approccio IRB nel quadro di Basilea II del 2007 e deve essere mantenuto. È frutto del dialogo allora intrattenuto con gli esponenti del settore ed è sostanzialmente identico con il disciplinamento dell’AS-BRI. Esso garantisce, a differenza di quanto previsto secondo gli standard minimi di Basilea, che le posizioni in stato di default siano adeguatamente coperte con fondi propri anche applicando l’approccio IRB semplice, il che costituisce una soluzione migliore in un’ottica prudenziale. L’ammontare dei fondi propri dipende direttamente dalle singole rettifiche di valore comunque disponibili della corrispondente posizione. Per contro, secondo lo standard minimo di Basilea per l’approccio IRB avanzato la valutazione delle perdite in caso di default (Loss Given Default, LGD) dovrebbe essere convalidata in modo specifico per i crediti in stato di default. Tuttavia, una tale convalida è difficilmente praticabile. L’attuazione prevista in Svizzera offre dunque un disciplinamento molto più efficiente in termini di costi per le posizioni in stato di default nell’approccio IRB avanzato.

La parziale eliminazione contabile è una rinuncia al credito con la quale si riducono il credito iscritto a bilancio e la singola rettifica di valore.

Capoverso 5

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito all’approccio IRB. Il rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1 definisce il quadro regolatorio entro il quale si inseriscono le precisazioni della FINMA.