Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 72f Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi125
Capoverso 1
Nel calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio possono essere considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61. Una misura di riduzione dei rischi già considerata nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l’articolo 72a capoverso 3 non può essere computata nuovamente.
Capoverso 2
I patrimoni previdenziali costituiti in pegno, tra cui rientrano gli averi di previdenza e i fondi secondo l’articolo 30b LPP e l’articolo 4 OPP 3, possono essere considerati purché siano riconosciuti come misure di riduzione dei rischi secondo il capoverso 1, ossia corrispondano alle forme di misure di riduzione dei rischi ammesse di cui all’articolo 61. I pertinenti criteri sono desumibili dalle disposizioni di esecuzione tecniche emanate dalla FINMA in merito all’articolo 61. Inoltre devono essere adempiuti i requisiti di cui alle lettere a–c. Secondo il nuovo disciplinamento, che si fonda sullo standard minimo di Basilea126, sono ammessi soltanto i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a nonché gli averi di previdenza sotto forma di liquidità costituiti in pegno (2° pilastro e pilastro 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in contanti come depositi presso la banca creditrice. Tale restrizione riguarda solo la copertura con fondi propri della banca. Tutte le forme comuni, oggi note, di patrimoni previdenziali costituiti in pegno rimangono invece computabili come fondi propri per il cliente.
Capoverso 2 lettere a–c
La costituzione in pegno deve sussistere come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare. Nel contempo l’immobile deve essere un’abitazione usata dal mutuatario per uso proprio. Inoltre devono essere adempiute le esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3.
Articolo 72g Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito agli articoli 72–72f. A tale scopo si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1.
Articolo 73 Strumenti partecipativi
Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett dbise cpv. 2). Di conseguenza viene modificata anche la rubrica.
Articolo 74
Il presente articolo viene abrogato, poiché il suo contenuto è già trattato nell’articolo 62.
Articolo 75
Il presente articolo viene abrogato, poiché il suo contenuto è già trattato nell’articolo 62.
Articolo 76
Il contenuto dell’articolo è trasposto in una nuova sezione dopo l’articolo 77 e qui formalmente abrogato.
125 CRE20.76
126 CRE20.75, CRE22.25–CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45