Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 6

Il presente capoverso conferma la prassi esistente secondo cui, in assenza di una regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI.

Sezione 5: Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l’AS-BRI e l’IRB

Questa nuova sezione contiene disposizioni che si applicano sia all’AS-BRI sia all’approccio IRB (cfr. art. 50 cpv. 1) e include gli articoli 77a–77e (controparti centrali e membri compensatori), l’articolo 77f (posizioni da transazioni non regolate) e gli articoli 77g–77j concernenti i rischi CVA.

Il contenuto dei vigenti articoli 69 e 70 è sintetizzato e trasposto nell’articolo 77a e seguenti.

Articolo 77a Controparti centrali e membri compensatori

Capoverso 1

La vigente definizione delle controparti centrali (art. 70 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 69 cpv. 1) viene armonizzata con la definizione della legge sull’infrastruttura finanziaria (in analogia con lo standard minimo di Basilea127).

Capoverso 2

La presente sezione stabilisce i requisiti posti alle controparti centrali qualificate. Alle posizioni nei confronti delle controparti centrali qualificate si applicano norme preferenziali relative ai fondi propri minimi rispetto alle posizioni nei confronti delle controparti centrali non qualificate. Le esigenze preferenziali in materia di fondi propri intendono incentivare sostanzialmente l’interazione con controparti centrali qualificate che soggiacciono a requisiti normativi più stringenti. Una regolamentazione è adeguata secondo la lettera b se si può presumere che sia continuamente adattata ai principi CPMI-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari128. In questa sede è intesa come adeguata una vigilanza prudenziale.

Capoverso 3

Il capoverso definisce i «membri compensatori».

Capoverso 4

Il capoverso definisce i «clienti dei membri compensatori».

Articolo 77b Fondi propri minimi: principi per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori

Capoverso 1

Sono due i tipi di posizioni da coprire con fondi propri minimi nei confronti di una controparte centrale: posizioni derivanti da attività di negoziazione con la controparte centrale e posizioni nei confronti del fondo di garanzia della controparte centrale.

Per un membro compensatore le posizioni derivanti da attività di negoziazione risultano da attività di negoziazione condotte per conto proprio con la controparte centrale o da attività di negoziazione con un cliente di un membro compensatorio per le quali il membro compensatorio garantisce l’adempimento delle prestazioni della controparte centrale.

Le posizioni nei confronti del fondo di garanzia sono contributi di membri compensatori prefinanziati o in determinate circostanze anche da versare ripetutamente nell’ambito di un accordo di reciproca partecipazione alle perdite della controparte centrale.

127 CRE50.2

128 «Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)», www.bis.org > Committees & associations / Committee on Payments and Market Infrastructures > Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)