Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 2
Le posizioni derivanti da attività di negoziazione comprendono operazioni in derivati, operazioni di finanziamento in titoli oppure operazioni con una liquidazione di lunga durata nonché le relative richieste di margine sotto forma di margine iniziale (initial margin) e di margini di variazione dovuti al membro compensatorio, ma non ancora ricevuti (variation margin).
Capoverso 3
Le operazioni di cassa sono rette dalle disposizioni di cui all’articolo 77f e seguenti. È inoltre precisato che per i contributi al fondo di garanzia, che coprono soltanto il rischio di liquidazione delle operazioni di cassa, si applica un fattore di ponderazione del rischio dello zero per cento. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è necessaria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento.
Capoverso 4
La FINMA emana le disposizioni di esecuzione tecniche conformemente alla versione determinante dello standard minimo di Basilea secondo l’allegato 1.
Articolo 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate
Capoverso 1
Le posizioni derivanti da operazioni di negoziazione nei confronti di controparti centrali non qualificate non sono oggetto di un trattamento preferenziale. I fondi propri minimi sono quindi determinati per tutte le banche conformemente alle norme generali dell’AS-BRI. L’approccio IRB non è consentito per determinare i fondi propri minimi, quindi anche per le banche che applicano l’approccio IRB i fondi propri minimi sono determinati secondo l’AS-BRI. Alle posizioni sotto forma di un fondo di garanzia si applicano le disposizioni specifiche di cui al capoverso 2.
Capoverso 2
Anche i contributi prefinanziati o irrevocabili di un membro compensatorio in relazione agli accordi di partecipazione alle perdite con una controparte centrale («fondo di garanzia») soggiacciono a un’esigenza in materia di fondi propri. La denominazione di «fondo di garanzia» non è determinante, possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Per lo status del fondo di garanzia non è dunque rilevante come una controparte centrale designi il suo accordo di partecipazione alle perdite, ma piuttosto la sostanza dell’accordo.
Capoverso 3
In alcuni casi i contributi vincolanti o gli obblighi di reintegro del margine al fondo di garanzia non sono noti, in particolare se illimitati. Nei suddetti casi la banca deve rivolgersi alla FINMA affinché l’ammontare dell’impegno possa essere determinato caso per caso. Per calcolare i rispettivi fondi propri minimi, oltre al fattore di ponderazione del rischio dell’esposizione pari al 1250 per cento, occorre applicare un moltiplicatore dell’8 per cento.
Articolo 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali qualifi-
cate
Alle operazioni regolate tramite una controparte centrale qualificata si applicano esigenze preferenziali in materia di fondi propri minimi.
Capoverso 1
Il fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento si applica, da un lato, alle posizioni derivanti da operazioni di negoziazione detenute da un membro compensatorio per conto proprio nei confronti di una controparte centrale e, dall’altro, a quelle per le quali il membro compensatorio garantisce nei confronti dei suoi clienti che la controparte centrale adempie le sue prestazioni. La ponderazione del rischio dal punto di vista di un cliente del membro compensatore