Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
considerati nel riferimento al riveduto articolo 49. Il rimando al vigente articolo 79 sui rischi senza controparte è reso obsoleto dalla sua abrogazione.
Capoverso 2 lettera b
Il rimando ai rischi senza controparte è eliminato, dato che i relativi articoli 78 e 79 sono abrogati.
Articolo 42b Qualità del capitale dei fondi propri minimi secondo l’articolo 42 capo-
verso 1 lettera b
L’ articolo 42 capoverso 1 secondo periodo del diritto vigente viene trasposto senza modifiche nel nuovo articolo 42b.
Articolo 43 Cuscinetto di fondi propri
Capoverso 1
L’espressione «quota complessiva di fondi propri», non essendo più utilizzata, viene pertanto abrogata nel presente capoverso e nell’allegato 8. La riserva in merito alle banche di rilevanza sistemica è trasposta nell’articolo 41.
Articolo 44 Cuscinetto anticiclico
Capoverso 1
Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo, nel presente capoverso è introdotto «in funzione del rischio».
Articolo 44a Cuscinetto anticiclico esteso
Capoverso 2
Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo, nel presente capoverso è introdotto «in funzione del rischio».
Articolo 45a Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di ban-
che che applicano approcci modello
Per ridurre l’eccessiva variabilità delle posizioni ponderate in funzione del rischio e migliorare la comparabilità delle quote di capitale ponderate in funzione del rischio, viene introdotta una soglia minima (output floor) per le posizioni ponderate in funzione del rischio. In tal modo i requisiti di capitale totali di una banca calcolati con gli approcci modello interni non possono scendere al di sotto del 72,5 per cento del totale dei requisiti di capitale calcolati con gli approcci standard. Tuttavia, se le esigenze in materia di fondi propri non ponderate in funzione del rischio misurate in base al leverage ratio sotto forma di fondi propri di base superano le esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio sotto forma di fondi propri di base, per la banca sono determinanti le esigenze non ponderate.
Capoverso 1
Le banche che applicano approcci modello devono calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio anche secondo gli approcci standard250.
Capoverso 2
Gli approcci standard da utilizzare sono:
l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (SA-CCR);
l’approccio standard per le cartolarizzazioni e l’approccio basato su rating esterni per le cartolarizzazioni nonché un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento;
250 RBC20.1