Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
l’approccio semplice e l’approccio completo per operazioni garantite con riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza;
l’approccio standard per i rischi di credito;
gli approcci applicati dalla banca nell’ambito dei rischi CVA;
l’approccio standard per i rischi di mercato se viene applicato l’approccio modello per i rischi di mercato, altrimenti l’approccio standard utilizzato dalla banca nell’ambito dei rischi di mercato; e
l’approccio standard per i rischi operativi.251
Inoltre,
- per il rischio di credito della controparte di derivati gli importi dei crediti calcolati mediante il metodo SA-CCR devono essere moltiplicati per il corrispondente fattore di ponderazione del rischio del mutuatario secondo l’approccio standard per i rischi di credito al fine di calcolare gli RWA per le operazioni in derivati secondo l’approccio standard per i rischi di credito. Anche per determinare l’output floor, le operazioni con una liquidazione di lunga durata devono essere trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi (cfr. art. 56 cpv. 5);
- per la ponderazione in funzione del rischio delle quote di patrimoni collettivi gestiti nell’ambito del calcolo dell’output floor non sono ammessi approcci modello. Deve essere applicato l’approccio standard per i rischi di credito;
- al fine di determinare correttamente gli RWA secondo gli approcci standard, anche nell’ambito dei rischi di mercato devono essere applicati alla determinazione delle componenti l’approccio standard per le cartolarizzazioni (Standardised Approach for Securisations, SEC-SA), l’approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni (External Ratings-based Approach for Securisations, SEC-ERBA) o un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento per determinare le esigenze a fronte del rischio di inadempienza per le cartolarizzazioni nel portafoglio di negoziazione;
- nell’approccio standard per i rischi di credito, ai fini della riduzione del rischio di credito occorre basarsi sul valore contabile della posizione al quale deve essere applicato l’approccio semplice o l’approccio completo con riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza. Anche gli RWA per transazioni non riuscite e transazioni il cui regolamento non avviene contro pagamento (non-delivery-versus-payment transactions) devono essere inclusi nell’approccio standard per rischi di credito.
Capoverso 3
La totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una banca che applica gli approcci modello non può scendere al di sotto del 72,5 per cento (output floor) della totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard (lettera b).252 Per determinare la totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard (per calcolare l’output floor) non sono consentiti né gli approcci semplificati (art. 58, art. 59a cpv. 1 lett. d, art. 77i) né l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a). Se il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci modello è inferiore a questa soglia minima, per il calcolo dei fondi propri necessari è determinante il 72,5 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard. Il procedimento è illustrato nel seguente esempio.
251 RBC20.11
252 RBC20.4