Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
RWA senza output RWA secondo gli ap- 72,5 % degli RWA se-
floor procci standard condo gli approcci standard Rischi di credito 62 124 89,9
Posizioni garantite di- 45** 8058
rettamente e indiretta-
mente da pegno immo-
biliare
Imprese 5 32 23,2
Altre posizioni** 12 12 8,7
Rischi di mercato 2 4 2,9 Rischi operativi* 12 12 8,7
Totale RWA 76 140 101,5
* non sono consentiti modelli interni
** calcolo con l’approccio IRB tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2 Dato che nell’esempio il totale degli RWA con l’output floor (101,5) è superiore al totale degli RWA senza output floor (76), per determinare le posizioni ponderate in funzione del rischio la banca deve applicare gli RWA con l’output floor. Questi RWA sono quindi determinanti anche per le quote di capitale o per i cuscinetti di fondi propri. Per le banche di rilevanza sistemica essi costituiscono la base per le esigenze «going concern» e «gone concern».
Le posizioni ponderate in funzione del rischio delle banche che utilizzano gli approcci modello sono già limitate dalla norma contenuta nell’articolo 77 capoverso 2. Il rimando nella lettera a precisa che questa norma deve essere considerata prima del calcolo dell’output floor.
Capoverso 4
La disposizione di cui al capoverso 3 si applica sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo finanziario e di conglomerato finanziario.
Articolo 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)
L’ articolo 46 viene abrogato. Le esigenze, tuttora in vigore, sono trasposte nell’articolo 42.
Articolo 47 Calcoli paralleli in caso di applicazione di approcci modello
La disposizione è abrogata a causa della nuova disposizione concernente l’output floor secondo l’articolo 45a.
Articolo 148o Soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77 capo-
verso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo
La soglia minima del 72,5 per cento per le posizioni ponderate con gli approcci dei modelli interni (output floor) sarà introdotta gradualmente dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2028. Partendo dal 55 per cento per il secondo semestre 2024, la soglia minima sale di 5 punti percentuali l’anno fino a raggiungere il 72,5 per cento dal 1° gennaio 2028.253 Ciò corrisponde ai termini transitori previsti nello standard minimo di Basilea.
253 RBC90.1