Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Durante il termine transitorio si applicano gli stessi valori alla soglia minima per calcolare il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera applicando l’IRB conformemente all’articolo 77 capoverso 2 e all’allegato 7 numero 2.

Allegato 8 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

L’allegato 8 è riveduto sulla scorta di modifiche strutturali apportate agli articoli 41–47.

6 Ulteriori adeguamenti

Nel seguente capitolo sono spiegate diverse ulteriori modifiche apportate all’AP-OFoP, in parte riconducibili alle nuove ordinanze della FINMA sui fondi propri. A tal fine è necessario prevedere la delega di diverse competenze a livello di OFoP. Inoltre diverse norme, sinora contenute nelle circolari della FINMA, sono ora integrate nell’AP-OFoP, che recepisce in particolare alcuni approcci semplificati già esistenti. D’altro canto sono stati precisati anche diversi articoli dell’OFoP in vigore, non a causa della finalizzazione dello standard minimo di Basilea, ma perché nel corso dei lavori di progetto su Basilea III finale è emersa la necessità di una loro modifica.

6.1 Commento ai singoli articoli

6.1.1 AP-OFoP

Articolo 1 Principio

Capoverso 2

Il rimando ai rischi senza controparte è eliminato, dato che i corrispondenti articoli 78 e 79 sono abrogati.

Articolo 2 Oggetto

Capoverso 1 lettera c

Nel capoverso 1 lettera c viene adeguata la terminologia concernente i grandi rischi («limiti massimi» conformemente agli art. 97–99).

Capoverso 2

La generica norma di delega che riconosce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzioni tecniche viene abrogata e sostituita con norme di delega specifiche nei singoli articoli.

Articolo 13 Partecipazioni estranee al settore finanziario

Lettera c

Secondo lo standard minimo di Basilea254, l’importo del valore contabile della partecipazione che supera il limite massimo in vigore deve ora essere ponderato in funzione del rischio al 1250 per cento. La ponderazione non si riferisce alle lettere a e b.

254 CRE20.62