Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Articolo 14 Comprova dei fondi propri

Capoverso 3

Le comprove non devono più essere presentate alla BNS bensì alla FINMA, in modo che quest’ultima abbia un accesso più diretto ai dati raccolti nell’ambito della sua attività di vigilanza. Secondo il parere della FINMA, questa modifica non comporta oneri materiali aggiuntivi per gli istituti, soprattutto perché il formato tecnico dei moduli di rilevamento rimane immutato e le modifiche a livello di contenuti sono minime. Inoltre, gli istituti hanno già acquisito familiarità da diversi anni con la presentazione dei dati tramite la piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Alcuni aspetti della presentazione dei dati risultano addirittura semplificati da questo cambiamento: gli strumenti di rilevamento di volta in volta aggiornati vengono messi a disposizione direttamente nella piattaforma EHP, di conseguenza gli istituti non devono scaricarli dal sito della FINMA. La piattaforma EHP consente anche di selezionare la lingua dei moduli. Tra l’altro, nei rilevamenti in questione la FINMA fornisce il supporto sia specialistico sia tecnico, quindi da un’unica fonte.

Articolo 16 Pubblicazione

Capoverso 3

Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.255 È inoltre precisato che la FINMA stabilisce gli obblighi di pubblicazione per le ulteriori regole riguardanti le banche di rilevanza sistemica ai sensi del titolo quinto nonché gli scostamenti rispetto al titolo secondo.

Articolo 20 Esigenze comuni per i fondi propri

Capoverso 5

A causa della trasposizione di diverse norme dalla circolare FINMA 2013/1 in un’ordinanza della FINMA, è necessaria una norma di delega.

Articolo 21 Elementi computabili

Capoverso 1 lettera e

Su suggerimento degli esponenti del settore, nel presente articolo è stato aggiunto il computo dell’utile dell’esercizio corrente al 70 per cento come fondi propri di base di qualità primaria (n. 2). Previa deduzione della quota presumibile di distribuzione degli utili, il 70 per cento dell’utile dell’esercizio corrente è ora computabile come fondi propri di base di qualità primaria, purché il conto economico sia completo conformemente alle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 OBCR o a uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, senza che lo stesso sia stato sottoposto a un controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può richiedere un attestato.

Articolo 22 Computabilità del capitale sociale

Capoverso 1bis

La norma contemplata nei numeri marginali 11 e 12 della circolare FINMA 2013/1 viene trasposta nell’AP-OFoP senza modifiche materiali. Questa norma è di natura sostanziale e il suo contenuto è strettamente correlato a quello dell’articolo 22, pertanto viene integrata nell’AP-OFoP (e non in un’ordinanza della FINMA). La disposizione esplicita che è qualificata come fondi propri di base di qualità primaria solo la componente del capitale sociale di migliore qualità, dove la qualità viene misurata in base alla capacità di assorbimento delle perdite in via prioritaria in condizioni di continuità d'impresa.

255 DIS