Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 44 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2022 Rapporto sui risultati (OPSR)

Tre Cantoni (BS, GL, TI), il PLR, l’UDC e 11 associazioni/gruppi di interesse (economiesuisse, USAM, Infrawatt, ComNBC, cemsuisse, SAIDEF, IIRU Linth, ewb, IGEB, metal.suisse, Trenn GmbH) respingono la modifica in questa forma.

21 partecipanti sono parzialmente favorevoli (BE, BL, OW, SH, TG, VS, ZG, CCA, pvl, ACS, UCS, ASIC, Pusch, Greenpeace, IWB, SATOM SA, ZAR, ZVHo, ASIR, Limeco, Renergia), mentre altri 11 si astengono (NW, PS, svu|asep, APF, CIC, ASIC, SSIC, VSMR, COMCO, VFS, swisspower).

Pareri parzialmente favorevoli

La maggioranza accetta in linea di massima l’aumento del valore limite per diossine/furani (PCDD/PCDF). Tra i pareri parzialmente favorevoli si possono distinguere due posizioni: da un lato si approva, come soluzione inevitabile, l’aumento così come previsto, ma per un periodo di 3–5 anni; dall’altro lato si approva un valore di almeno 5 μg TEQ/kg anziché 3.

I favorevoli a un aumento del valore limite a tempo determinato lo considerano una soluzione provvisoria. Bisognerebbe accelerare la limitazione preventiva delle emissioni prevista dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e con essa anche i possibili processi di distruzione delle diossine e dei furani nelle ceneri dei filtri, come ReFire o exDiox. I favorevoli auspicano inoltre che il valore limite proposto abbia una solida base sotto il profilo del rischio.

Pareri contrari

11 dei contrari sono a favore del mantenimento del valore limite di 1 μg TEQ/kg. Il PLR, l’UDC, economiesuisse, cemsuisse, IGEB e metal.suisse argomentano che gli aumenti dei valori limite abbiano reso più interessanti la combustione o il deposito dei rifiuti, rispetto al loro riciclaggio, rappresentando un incentivo sbagliato dal punto di vista dell’economia circolare.

Pochi perorano un valore limite ancora più di alto, di 10 o 15 μg TEQ/kg. Bisognerebbe considerare un’intesa a livello europeo sul valore limite di diossina. In mancanza di certezze sull’attuazione dei processi corrispondenti di distruzione delle diossine, viene criticato il riferimento allo stato della tecnica. Il Cantone GL ammonisce che il collegamento diretto tra il valore limite e lo stato della tecnica ancora da raggiungere sarebbe causa di incertezza. Di solito è con il progresso tecnologico di processi giunti alla maturità di mercato che un valore limite superiore confluisce in un’ordinanza. ZAR teme che, senza un percorso prefissato di riduzione del contenuto di diossine nei materiali residui, l’industria non farà nulla per migliorare lo stato della tecnica.

Come ulteriori argomentazioni a favore di un valore limite di almeno 5 μg TEQ/kg vengono addotte la difficoltà di gestire la produzione di diossine e furani nel processo di combustione, oltre che le incertezze di misurazione nel rilevamento di contenuti di PCDD/PCDF fino al 30 per cento (secondo i dati dell’Institut Fresenius) lungo l’intera catena dei processi analitici.

3.3.3 Richieste esterne al progetto / altre proposte e osservazioni

Allegato 4 numero 1.1 tabella, COT: cemsuisse, IGEB, metal.suisse e USAM sono fondamentalmente contrari alla modifica proposta da COT a COT400. Qualora, tuttavia, la modifica venisse effettivamente apportata, andrebbe modificato di conseguenza anche l’allegato 4 OPSR, che concerne il COT nel contesto dell’impiego dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda per la fabbricazione di cemento.

Conferma di smaltimento per rifiuti rc e nc: il Cantone ZH propone una modifica all’OPSR. Le esperienze pregresse hanno dimostrato che i fornitori di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento (rc) e di rifiuti non soggetti a controllo (rnc) non sono sempre al corrente su dove finiscano i rifiuti o se siano stati smaltiti conformemente al diritto. Per le aziende fornitrici ciò comporterebbe, tra le altre cose, rischi connessi alla responsabilità e alla reputazione. Bisognerebbe quindi verificare per il futuro la possibilità che l’azienda deputata allo smaltimento documenti il corretto smaltimento dei rifiuti per l’azienda fornitrice, contestualmente alla fattura (con indicazione della categoria di rifiuto e della quantità) o con

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