Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 28 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: pacchetto di ordinanze agricole 2022
1 Oggetto della procedura di consultazione
La consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni e le organizzazioni interessate è durata dal 24 gennaio al 2 maggio 2022. Le seguenti ordinanze erano oggetto della consultazione.
- Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR, 211.412.110)
- Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, 910.13)
- Ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC, 910.17)
- Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, 910.15)
- Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)
- Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm, 910.91)
- Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt, 913.1), ordinanza sulle strade nazionali (OSN, 725.111) e ordinanza sul servizio civile (OSCi, 824.01)
- Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC, 914.11)
- Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF, 916.121.10)
- Ordinanza sul vino (916.140)
- Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, 916.20)
- Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA, 916.307)
- Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle, 916.310)
- Ordinanza sul bestiame da macello (OBM, 916.341)
- Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL, 916.350.2)
- Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA,
916.404.1)
- Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (910.181)
- Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim, 916.020.1)
- Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR, 824.012.2)
- Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC, 913.211)
2 Risultati della procedura di consultazione
2.1 Compendio
Nel quadro di questa procedura di consultazione sono pervenuti 230 pareri di Cantoni, partiti politici, associazioni e organizzazioni.
2.2 Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR, 211.412.110)
Dei 21 Cantoni partecipanti, 16 (ZH, SZ, OW, ZG, FR, SO, SH, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, JU) bocciano la proposta di estendere l’obbligo di coordinamento. I Cantoni LU, GL e TI, invece, la approvano, mentre BE e UR non si esprimono in merito. La stragrande maggioranza dei Cantoni ritiene che non sia necessario coordinare ulteriormente le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) con quelle della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). A loro avviso la zona edificabile deve determinare l’utilizzo primario. Eliminando le menzioni nel registro fondiario di cui all’articolo 86 capoverso 1 lettera a LDFR, i fondi nella zona edificabile non rientrano più nel campo di applicazione della LDFR, senza che le autorità preposte alla pianificazione del territorio debbano determinarne l’effettivo utilizzo non agricolo.
Anche la proposta di introdurre l’obbligo di notifica delle decisioni di prima istanza all’Ufficio federale di giustizia (UFG) è respinta dalla maggior parte dei Cantoni (ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, TG, BL, SH, GR, AG, TG, VD, VS, NE). Quelli che l’approvano sono soltanto 4 (AI, SG, TI, JU). La maggioranza dei Cantoni sostiene che la prassi cantonale si è affermata nel corso dei decenni e che i Cantoni esercitano l’alta vigilanza. La notifica elettronica richiesta per una serie di autorizzazioni