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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 9 pagine
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Ferrovie. LF 742.101
Art. 15 Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti
1Le imprese ferroviarie devono notificare gli incidenti e i quasi incidenti nell’esercizio delle ferrovie:
a. al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) immediatamente;
b. all'UFT entro 30 giorni.
2Per ogni incidente e quasi incidente nell’esercizio delle ferrovie il SISI apre un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.
3L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.
4Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell'incidente o del quasi incidente devono fornire al SISI le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere al SISI libero accesso al luogo dell'incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.
Art. 15a cpv. 3–3ter
3La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d'inchiesta. È amministrativamente aggregata al DATEC.
3bisPuò concludere accordi con servizi d'inchiesta esteri in merito all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti.
3terNel singolo caso l'ufficio d'inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un'autorità estera, all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti all'estero.
Art. 15b cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo tedesco e francese), cpv. 2,
frase introduttiva, cpv. 3 e 4
1La Commissione d’inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta. ...
2Per chiarire i fatti, l'ufficio d'inchiesta può ordinare:
3Se tange diritti od obblighi, emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
4Le decisioni emanate dall'ufficio d'inchiesta nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione d'inchiesta.
Art. 16a Trattamento di dati da parte del gestore dell'infrastruttura
1Per il trattamento di dati personali, il gestore dell'infrastruttura sottostà agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 30–32 LPD.