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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 9 pagine

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742.101 Ferrovie

2Può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti per il gestore dell'infrastruttura. Quest'ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 17a cpv. 1 e 6

1L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dell'UE.

6Può convenire con l'UE di poter partecipare ai suoi registri dei veicoli.

Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

1L’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.

2Nell'ambito delle procedure di autorizzazione valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie per fornire la prova in merito alla sicurezza nelle procedure di autorizzazione.

3Può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l'ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.

Inserire dopo il titolo della sezione 7

Art. 18vbisProva in merito alla sicurezza

Chi intende esercitare un impianto ferroviario o un veicolo deve fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 18w Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

1Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell'UFT.

2Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

3L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l'impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.

4 RS 235.1; BBl 2020 6695