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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 9 pagine

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Ferrovie. LF 742.101

2Può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

3Tenuto conto del diritto internazionale, l'UFT stabilisce:

a. le disposizioni tecniche d'esecuzione per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;

b. le disposizioni applicabili in aggiunta o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e comunica le parti del sistema ferroviario che necessitano di disposizioni particolari, temporanee o permanenti, nelle STI.

4Notifica alla Commissione europea o all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in aggiunta o in deroga al diritto europeo o internazionale.

5D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.

Art. 23h

Abrogato

Art. 23i cpv. 2 lett. f

2A questo scopo gli organi di controllo dell’UFT possono:

f. scambiare informazioni con la Commissione europea, l'ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.

Art. 23j cpv. 1

1La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali è fornita mediante:

a. una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all’impiego del fabbricante o di un suo mandatario; e

b. un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.

Art. 23l cpv. 2

2Può scambiare i dati necessari per l'esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l'ERA e le autorità preposte alla sicurezza di Stati esteri.