Progetto

Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ferrovie. LF 742.101

4Può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

Art. 18wbisAutorizzazione d'esercizio per veicoli

1Per i veicoli nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell'UFT.

2L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il veicolo è conforme alle prescrizioni determinanti.

3Può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

Art. 23c Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

1Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell'UFT.

2Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

3L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l'impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, è conforme ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

4Può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

5Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 23cbisMessa in circolazione di veicoli

1I veicoli nuovi o modificati in modo rilevante possono essere messi in circolazione su un'infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un'apposita autorizzazione dell'UFT.

2L’UFT rilascia l’autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, risponde ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

3Può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

4Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.