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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 9 pagine
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742.101 Ferrovie
5Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell'ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate ad essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell'ERA.
6L'UFT conviene con l'ERA la cooperazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.
7Può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.
Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi
1Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni complessive.
2Per rinnovo s’intendono importanti lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni complessive.
Art. 23e Modifiche
1I sottosistemi rinnovati o ristrutturati e altre modifiche, compresa la sostituzione nell'ambito di lavori di manutenzione, devono rispondere ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti. Per le deroghe è richiesta l'autorizzazione dell'UFT.
2La sostituzione di elementi di costruzione sottoposti al diritto previgente con elementi di costruzione dello stesso tipo è consentita se attuata nell'ambito di lavori di manutenzione.
3La prova in merito alla sicurezza deve essere aggiornata.
Art. 23ebisLibera circolazione di sottosistemi mobili
I veicoli e il controllo-comando e segnalamento di bordo possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.
Art. 23eterImmissione in commercio di componenti di interoperabilità
Gli elementi di costruzione destinati a essere incorporati in un sottosistema (componenti di interoperabilità) possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.
Art. 23f Competenze
1Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale stabilisce:
a. i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
b. le altre prescrizioni necessarie per garantire l'interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.