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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

5 Modifica di altri atti normativi

I rifiuti di legno provenienti dall’edilizia, dall’artigianato o dall’industria devono essere smaltiti in modo ecologico. Le aziende di smaltimento dei rifiuti accettano tali rifiuti e li preparano per i possibili percorsi di smaltimento. Il legname di scarto che soddisfa determinati criteri di qualità può essere riutilizzato come materiale per produrre materie legnose o servire da fonte termica negli impianti per la combustione del legname di scarto.

Per quanto riguarda la qualità del legname di scarto, i requisiti previsti nell’aiuto all’esecuzione concernente l’OTRif si applicano sia al riciclaggio termico che a quello del materiale. In vigore dal 2012, l’aiuto all’esecuzione definisce i valori guida per il riciclaggio e la valorizzazione termica del legname di scarto. Tali valori possono essere consultati nell’aiuto all’esecuzione nella Sezione «Smaltimento ecocompatibile > Rifiuti di legno > Controllo della qualità». I valori di riferimento sono usati nella gestione dei rifiuti e sono stabiliti in sede di esecuzione. Includono i metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, cromo, rame, mercurio e zinco), gli alogeni (cloro e fluoro) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i bifenili policlorurati (PCB) nonché il pentaclorofenolo (PCP).

Oltre al legno naturale, anche il legname di scarto viene usato come materia prima per la produzione di pannelli di truciolato. I pannelli di fibre, invece, sono costituiti esclusivamente da legno non trattato. Il legname di scarto è meno costoso del legno non trattato. Inoltre, occorre meno energia per essiccare i trucioli, dato che il legno di scarto è generalmente più secco di quello fresco. I valori di riferimento nell’aiuto all’esecuzione sono stabiliti in modo tale che nei prodotti in cui il legno di scarto serve da materia prima, come nel caso dei pannelli di truciolato, non si accumulino inquinanti nel prodotto, anche se quest’ultimo passa attraverso diversi cicli di riciclaggio.

Indipendentemente dalla composizione delle loro materie prime, i pannelli di truciolato e di fibre devono rispettare anche i requisiti minimi sui livelli di inquinanti ammessi per l’immissione sul mercato del prodotto. Per le materie legnose questi valori sono esplicitati nell’allegato 2.17 dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Tali valori fissano i limiti per l’arsenico, il piombo, il cadmio, il mercurio, il benzo[a]pirene e il pentaclorofenolo. Sia i prodotti fabbricati in Svizzera che quelli importati che non rispettano i limiti non possono essere immessi sul mercato in Svizzera. I valori limite dell’ORRPChim sono maggiori dei valori di riferimento per il legname di scarto, utilizzato per produrre i pannelli di truciolato.

Con l’attuale revisione dell’OIAt, la valorizzazione termica del legname di scarto secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a OIAt sarà autorizzata negli impianti produttori di pannelli di truciolato e di fibre. In concomitanza con la presente modifica, i valori di riferimento precedentemente disciplinati nell’aiuto all’esecuzione saranno inseriti nell’OPSR. A tal fine, si deve aggiungere un nuovo allegato 7 che definisca i valori di riferimento dell’aiuto all’esecuzione come limiti per l’utilizzo del materiale e termico. Si deve fare riferimento ai valori di riferimento per l’utilizzo termico nell’allegato 2 cifra 84 OIAt per gli impianti produttori di pannelli di truciolato e di fibre (cfr. cap. 4.2). L’adozione dei valori di riferimento dell’aiuto all’esecuzione come limiti nell’OPSR e il rinvio ad essi nell’OIAt non costituiscono un inasprimento delle disposizioni in vigore.

13/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275