Rapporto esplicativo 1+2
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Allegato 2 cifra 841: campo d’applicazione
Le disposizioni specifiche applicabili agli impianti per la produzione di pannelli di truciolato secondo l’allegato 2 cifra 84 OIAt devono essere integrate con quelle previste per gli impianti produttori di pannelli di fibre di legno. Salvo diversa indicazione esplicita nelle cifre seguenti, le prescrizioni si applicano all’essiccazione diretta e indiretta di trucioli e fibre.
4.2 Allegato 2 cifra 842: applicabilità della cifra 81
Negli impianti a combustione che generano gas caldi per l’essiccazione di trucioli e fibre, solitamente vengono utilizzati legna da ardere o combustibili fossili. Inoltre, vengono bruciati anche gli scarti di produzione come la polvere di legno o i resti dei pannelli (scarti di legno). In Germania e in Austria, ad esempio, anche il legname di scarto serve da combustibile negli impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre. Il trattamento termico del legname di scarto sfrutta il potenziale energetico esistente, permette di sostituire i combustibili fossili e pertanto in genere è da prediligersi. Tuttavia, nel trattamento termico del legname di scarto per l’essiccazione diretta di trucioli o fibre, deve essere possibile escludere l’introduzione di sostanze inquinanti nei pannelli prodotti attraverso il contatto dei trucioli con i gas di combustione.
L’Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera7 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) definisce i valori di riferimento per il contenuto massimo di sostanze nocive nel legname di scarto durante la valorizzazione termica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto. Sono inclusi i metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, cromo, rame e mercurio), gli alogeni (cloro e fluoro) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i bifenili policlorurati (PCB) nonché il pentaclorofenolo (PCP).
Per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre con riferimento all’allegato 2 cifra 81, nell’allegato 2 cifra 84 l’OIAt stabilisce che solo i combustibili conformi all’allegato 5 OIAt possono essere utilizzati negli impianti in cui le merci sono trattate mediante contatto diretto con i gas di combustione.
In fase di stesura del presente progetto di revisione dell’OIAt, in un impianto svizzero è stato studiato sistematicamente l’eventuale trasferimento di sostanze inquinanti nel prodotto attraverso il contatto diretto dei gas di combustione prodotti dal legname di scarto. I risultati hanno dimostrato l’assenza di sostanze inquinanti nei prodotti (in relazione alle pertinenti prescrizioni sui prodotti; cfr. cap. 5).
Di conseguenza, con l’entrata in vigore della nuova OIAt, oltre ai combustibili di cui all’allegato 5 OIAt, secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a OIAt anche l’utilizzo di legname di scarto sarà consentito negli impianti per l’essiccazione diretta di trucioli e fibre. Nell’allegato 2 cifra 842 capoverso 2 OIAt deve essere inserito il riferimento a un nuovo articolo 14a OPSR e quindi al nuovo allegato 7 OPSR (cfr. cap. 5). In questo allegato, i valori di riferimento per la valorizzazione termica e il riciclaggio dei rifiuti di legno dall’aiuto all’esecuzione dell’OTRif devono essere definiti nuovamente come valori limite: l’articolo 14a capoverso 1 OPSR definisce a quali condizioni i rifiuti di legno possono essere utilizzati per il riciclaggio nelle materie legnose8. Il nuovo articolo 14a capoverso 2 OPSR stabilisce i requisiti per l’ammissibilità della
7 Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera
8 Secondo l’allegato 2.17 dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati. 8/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275